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Cassazione Penale, Ordinanza n. 39592/2025 del 10/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

La vicenda riguarda un'istanza proposta dall'interessato per ottenere, in sede esecutiva, il riconoscimento della continuazione tra reati già definiti con sentenze irrevocabili, ai sensi dell'art. 671 c.p.p. e dell'art. 24 d.lgs. n. 161/2010. La Corte di appello aveva rigettato la richiesta ritenendo non dimostrata l'unicità del disegno criminoso. Con il ricorso per cassazione si deduceva, in un unico motivo ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., vizio di motivazione: secondo la difesa il giudice territoriale non avrebbe valorizzato né analizzato in modo complessivo elementi ritenuti indicativi della medesima programmazione criminosa, come l'esistenza di una struttura piramidale, l'omogeneità dei titoli di reato, l'uso di una medesima metodologia esecutiva e la sovrapposizione temporale delle condotte. La difesa insisteva quindi per l'ammissibilità e l'accoglimento del ricorso, sostenendo che tali indicatori avrebbero dovuto condurre al riconoscimento della continuazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il provvedimento impugnato aveva invece preso in esame gli argomenti difensivi e i fatti allegati, fornendo una motivazione ampia e non illogica, e che il ricorrente proponeva in sostanza una lettura alternativa del materiale già valutato dal giudice dell'esecuzione. È stato ribadito che il controllo di legittimità ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. non consente una rivalutazione del merito degli elementi fattuali, ma solo la verifica della presenza di una motivazione giuridicamente apprezzabile e non manifestamente illogica. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 671 c.p.p.

    Norma posta a fondamento della richiesta di riconoscimento della continuazione in executivis tra reati già oggetto di sentenze irrevocabili.

  • art. 24 d.lgs. n. 161/2010

    Richiamato insieme all'art. 671 c.p.p. come base della domanda di riconoscimento della continuazione.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica della presenza di ragioni giuridicamente apprezzabili, della non manifesta illogicità e della coerenza argomentativa, senza revisione degli elementi fattuali.

  • art. 616 c.p.p.

    Usato come base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il vizio di motivazione non può essere fondato sulla sola proposta di una lettura alternativa delle prove o degli indici fattuali già esaminati dal giudice di merito.
  • Il riconoscimento della continuazione richiede la dimostrazione dell'originaria unitaria programmazione criminosa; non è sufficiente un semplice dubbio o la sola presenza di elementi sintomatici parziali, se il giudice di merito ha motivatamente escluso tale unitarietà.
  • In sede di cassazione è preclusa la rivalutazione del materiale probatorio e degli accertamenti fattuali riservati al giudice di merito; il controllo è limitato alla verifica della tenuta logica e giuridica della motivazione impugnata.
  • La motivazione sul diniego della continuazione è sufficiente se prende in considerazione gli elementi dedotti dalla difesa e li apprezza in modo non manifestamente illogico, anche con riferimento a diversità di modalità, epoca, soggetti concorrenti e titoli di reato.
  • Quando il ricorso si risolve in una critica meramente rivalutativa della decisione di merito, la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese e alla sanzione pecuniaria prevista dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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