Cassazione Penale, Sentenza n. 05069/2026 del 09/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione all'art. 186, comma 2, lett. b), Codice della strada: il Tribunale di Pordenone, nell'applicare la pena su richiesta delle parti per il reato di guida in stato di ebbrezza, aveva omesso di applicare la sanzione amministrativa accessoria obbligatoria della sospensione della patente di guida.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato l'ammissibilità del ricorso per cassazione con riguardo all'omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie (richiamando l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. e giurisprudenza). Ha stabilito che, anche in costanza di applicazione della pena su richiesta delle parti, la sospensione della patente prevista dall'art. 186 Codice della strada è obbligatoria e segue di diritto alla pronuncia di condanna. Perciò la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'omessa applicazione della sospensione della patente e ha disposto il rinvio al Tribunale di Pordenone, in diversa persona fisica, perché determini la durata della sospensione; ha dichiarato irrevocabili le rimanenti statuizioni.
Norme richiamate
La sospensione della patente prevista per il reato di guida in stato di ebbrezza è una sanzione amministrativa accessoria che segue di diritto alla pronuncia di condanna e deve essere applicata anche nelle sentenze di applicazione della pena.
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Norma processuale invocata come vizio di motivazione/violazione di legge per l'omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria, idonea a fondare il ricorso per cassazione.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
La disposizione, pur limitando la materia impugnabile nelle sentenze di applicazione della pena, non esclude il sindacato in cassazione sull'applicazione o l'omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie, che hanno carattere autonomo rispetto alle pene e alle misure di sicurezza.
Il divieto previsto dall'art. 445 (limiti alla pronuncia di alcune statuizioni nel patteggiamento) ha natura eccezionale e non impedisce l'applicazione obbligatoria della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, la quale segue di diritto alla condanna.
Norma che disciplina il trattamento del ricorso: il procedimento è stato trattato ai sensi di tale articolo.
Massime di principio
- Nelle sentenze di applicazione della pena (patteggiamento) per guida in stato di ebbrezza la sospensione della patente prevista dall'art. 186 CdS deve essere comunque applicata: è una sanzione amministrativa accessoria obbligatoria.
- L'omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie può essere impugnata in cassazione anche dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p., perché tali sanzioni hanno autonoma natura giuridica rispetto alla pena.
- Il divieto previsto dall'art. 445 c.p.p. non opera a favore dell'esclusione della sospensione della patente: la portata del divieto è limitata e non sottrae alla normativa speciale la conseguente applicazione automatica della sanzione amministrativa.
- Se la Corte di cassazione accerta l'omissione, può annullare la sentenza limitatamente a quel profilo e rinviare al giudice di merito, in diversa composizione, affinché eserciti il potere discrezionale (es. determinazione della durata della sospensione).
- In casi analoghi il pubblico ministero o il Procuratore generale possono ottenere una rettifica/integrazione della decisione mediante ricorso per cassazione concentrandosi sull'omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie.
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