Cassazione Penale, Sentenza n. 24135/2024 del 18/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso straordinario ex art. 625‑bis c.p.p. denunciando un "errore percettivo di fatto": sostengono che la Corte di legittimità, uniformandosi alla Corte d'appello di Reggio Calabria, avrebbe attribuito loro la partecipazione non alla "cosca Morelli" come contestata in primo grado, ma a una diversa articolazione territoriale (la "cosca Stillitano") inesistente o non federata allo "schieramento condelliano" nel periodo in esame. Denunciano altresì un presunto travisamento delle dichiarazioni dei collaboratori e una violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza.
La decisione
I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. La Corte ha ritenuto che l'errore denunciato non rientri nella nozione di errore percettivo o di fatto ai sensi della giurisprudenza, essendo in realtà un errore di lettura, comprensione o valutazione degli atti del giudizio di merito (tipologia non sindacabile tramite il ricorso straordinario per errore di fatto). Per Cosimo Morelli la Corte ha osservato che l'eventuale diversa qualificazione della "cosca" non mutava gli elementi costitutivi dell'addebito associativo ai fini dedotti; per Andrea Morelli la questione relativa all'individuazione della cosca non era stata nemmeno dedotta nei motivi del ricorso. Per l'inammissibilità i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e in considerazione della colpa per irritualità dell'impugnazione).
Norme richiamate
L'art. 625‑bis disciplina il ricorso straordinario per errore materiale e errore di fatto. La Corte interpreta restrittivamente l'"errore di fatto" come svista o equivoco sugli atti interni al giudizio di legittimità percepiti in modo difforme, escludendo dall'area applicativa gli errori di valutazione o di giudizio derivanti da diversa interpretazione degli atti di merito.
Norma che prevede la condanna alle spese per il ricorrente in caso di inammissibilità e la possibilità di disporre l'obbligo di versare somme alla Cassa delle ammende; applicata qui per sanzionare l'irritualità/colpa dell'impugnazione.
Decisione Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata in relazione al principio di responsabilità per impugnazioni irrituali o colpose a carico del ricorrente, giustificando l'irrogazione della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
Giurisprudenza della Cassazione (es. Sez. V, n. 29240/2018; Sez. 6, n. 48461/2008; Sez. 1, n. 17362/2009; Sez. 3, n. 14509/2017)
Richiama i criteri consolidati secondo cui l'errore materiale/fattuale impugnabile con il ricorso straordinario è limitato a svista o equivoco percettivo e non comprende valutazioni probatorie o interpretative degli atti di merito; inoltre stabilisce che i travisamenti della prova non dedotti precedentemente non sono rimediabili con il ricorso straordinario.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario ex art. 625‑bis c.p.p. è ammesso solo per errori percettivi/di fatto intesi come svista o equivoco sugli atti interni al giudizio di legittimità; non consente di sindacare valutazioni probatorie o interpretazioni degli atti di merito.
- Le questioni di travisamento della prova o di errata qualificazione fattuale che sono di natura valutativa devono essere dedotte e impugnate con i rimedi ordinari e tempestivi previsti (es. motivi in cassazione), non con il ricorso straordinario per errore di fatto.
- Se il motivo dedotto nel ricorso straordinario non corrisponde a quanto effettivamente discusso o non è stato evocato nei termini richiesti, il ricorso è facilmente dichiarabile inammissibile.
- L'impugnazione "irrituale" o manifestamente infondata può comportare condanna alle spese e pagamento di somme alla Cassa delle ammende; quindi valutare cautamente la rilevanza giuridica del motivo prima di ricorrere con mezzi straordinari.
- In casi di contestazione dell'appartenenza a un "gruppo" o "cosca", occorre dimostrare che la diversa qualificazione abbia inciso sui presupposti essenziali dell'addebito associativo; altrimenti la modifica formale dell'etichetta non invalida la qualificazione sostanziale del reato.
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