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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11906/2026 del 30/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata equitativamente in dispositivo. Non viene dunque esaminato nel merito il tema della reale capacità economica dell'interessato di pagare la cauzione.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che ha confermato una misura di prevenzione con imposizione di cauzione, deducendo un solo motivo: egli non avrebbe potuto versare la cauzione perché indigente, essendo stato privato di tutti i beni con provvedimento giudiziario. La censura è formulata in modo molto generico, con passaggi astratti non riferiti specificamente al caso concreto. La Corte rileva però che il ricorso non indica in modo autosufficiente la fonte del dato probatorio sull'indigenza, non ne trascrive il contenuto, e soprattutto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva osservato che l'imputato aveva tratto da reati presupposto della misura (riciclaggio e bancarotta fraudolenta) redditi illeciti tali da mantenere la famiglia durante la detenzione e da consentirgli il pagamento della cauzione.

Norme richiamate

  • art. 20677/2017

    richiamata come precedente sul difetto di autosufficienza del ricorso

  • art. 46979/2015

    richiamata come precedente sul difetto di autosufficienza del ricorso

  • art. 26725/2013

    richiamata come precedente sul difetto di autosufficienza del ricorso

  • art. 17281/2019

    richiamata come precedente sul difetto di specificità del motivo

  • art. 8825/2016

    richiamata, in motivazione, come precedente delle Sezioni Unite sul requisito di specificità del ricorso

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità, desumibile dal dispositivo richiamato nel testo

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la doglianza che si fonda su un dato probatorio deve essere autosufficiente: occorre indicare chiaramente da dove il dato provenga e trascriverne o allegarne il contenuto essenziale.
  • È inammissibile il motivo che contesti la motivazione della sentenza senza confrontarsi con la sua ratio decidendi, cioè senza misurarsi con le specifiche argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
  • La mera allegazione di indigenza, se non supportata in modo specifico e autosufficiente, non basta a superare una decisione che abbia valorizzato la provenienza illecita delle risorse e la loro disponibilità in capo al destinatario della misura.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniBancarotta fraudolentaRiciclaggioConfisca di prevenzione
RamiProcesso penaleReati fallimentariDelitti economiciMisure di prevenzione
IstitutiInutilizzabilità della prova

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