Ordinanza n. 1656/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento 1) del decreto dipartimentale 14 novembre 2018 n. 238, con il quale è stata indetta una procedura peciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art. l, commi 287, 289 e 295 della citata legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, riservata al personale volontario di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139; 2) del decreto del Ministro dell'Interno n. 163 del 18 settembre 2008 "Regolamento recante la disciplina del concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei Vigili del fuoco, Articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217" e successive modifiche ed integrazioni 3) del decreto dipartimentale n. 31 del 26 febbraio 2021 e successive modificazioni con cui è stata nominata la Commissione Medica per la citata procedura concorsuale; 4) del decreto dipartimentale 11 giugno 2019, n. 310 e successive modificazioni, con il quale è stata approvata la graduatoria finale della procedura in questione; 5) del decreto ministeriale n. 166 del 4 novembre 2019 e dell'allegato “A”, "Regolamento recante requisiti di idoneità fisica, psichiche e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco", unitamente, anche compresa la Tabella “A” che fa parte integrante del decreto 6) Capo I, Art. 1, Comma 4, All. A, punto 4, del Decreto Ministero Interno 4 novembre 2019 n. 166; 7) dell'art. 5, comma 7, decreto del Ministro dell'Interno del 18 settembre 2008, n. 163 e successive modifiche, il giudizio definitivo di non idoneità comporta l'esclusione dal concorso; 8) del Decreto di Esclusione n. 2229 dalla Procedura Concorsuale del 03.06.2025; 9) della scheda medica e verbale n. 200 del 26 maggio 2025 della commissione medica che ha espresso il seguente giudizio di non idoneità nei confronti del ricorrente: “-OMISSIS- - Decreto Ministero dell'Interno 4 novembre 2019 n. 166, Capo I, Art. 1, comma 4, Allegato “A”, punto “4”; 10) della cartella clinica degli esami sostenuti in sede concorsuale; 11) D.M. 238 del 14.11.2018 ed art. 9, con il quale è stata indetta la procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art. 1, commi 287, 289 e 295 della legge n.205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco riservata al personale volontario” che disciplina l'accertamento dell'idoneità psico-fisica e attitudinale nella parte in cui prevede che «i giudizi di non idoneità espressi dalla Commissione, nominata ai sensi dell'articolo 5 del regolamento 18 settembre 2008, n.163, comportano l'esclusione dalla procedura speciale di reclutamenti e, qualora integrino un caso di inidoneità ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, determinano gli effetti ivi previsti»; 12) dell'art. 5 del decreto 26 ottobre 2018 che concerne il regolamento delle “Assunzioni straordinarie riservate al personale volontario del Corpo Nazione dei Vigili del Fuoco; 13) D.M. n. 283 del 23/5/2019K; 14) D.M. 5/02/2002 e anche specificatamente la Tabella “A” dello stesso Decreto; 15) Decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 ordinamento VV.F.; 16)del decreto del Ministro dell'Interno 11 marzo 2008, n. 78, recante il “Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217” e successive modifiche ed integrazioni; 17) ove occorra e per quanto di ragione, del decreto di cancellazione dall'elenco dei Vigili del Fuoco volontari istituito presso il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Palermo per inidoneità al servizio ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, non ancora adottato né notificato al ricorrente; 18) ove occorre e possa, della graduatoria finale del D.M. n. 310 del 11 giugno 2019 e successive modifiche; 19) di tutti gli atti/provvedimenti preordinati, presupposti, connessi, consequenziali e successivi al provvedimento impugnato ed eventuale graduatoria finale. e per l'adozione delle misure cautelari collegiali volte all'adozione di ogni provvedimento utile ad ottenere il riesame del provvedimento impugnato ovvero, in subordine, l'ammissione con riserva dell'odierno ricorrente al prosieguo dell'iter selettivo predisponendo apposita sessione straordinaria. nonché per l'accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. al risarcimento del danno in forma specifica mediante l'adozione del relativo provvedimento di convocazione dell'odierno ricorrente alla partecipazione alle ulteriori fasi del predetto concorso pubblico nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno subito e subendo, con interessi e rivalutazione, come per legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura speciale di reclutamento per giudizio di non idoneità psico-fisica fondato sugli accertamenti tossicologici
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato gli atti della procedura speciale di reclutamento riservata al personale volontario dei vigili del fuoco, inclusi il bando, la disciplina regolamentare dei requisiti di idoneità, la nomina della commissione medica, la graduatoria finale, il decreto di esclusione e il verbale medico che aveva espresso un giudizio di non idoneità. Ha chiesto l'annullamento degli atti, l'adozione di misure cautelari dirette al riesame o all'ammissione con riserva alle successive fasi selettive, nonché il risarcimento in forma specifica o, in subordine, per equivalente. La contestazione sostanziale riguarda la ritenuta presenza nel campione urinario di sostanze stupefacenti o psicotrope. Il ricorrente ha dedotto che il principio attivo rilevato fosse riconducibile, anziché all'assunzione di sostanze stupefacenti, a farmaci assunti in relazione a un precedente intervento chirurgico per varicocele. Con una precedente ordinanza collegiale il TAR aveva disposto una verificazione, in contraddittorio, sulla presenza e sulla natura delle sostanze nel campione analizzato durante la visita concorsuale e nel successivo test di verifica, nonché sulla congruenza tecnica della spiegazione alternativa prospettata dal ricorrente e sulla conseguente idoneità all'arruolamento.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del ricorso né ha deciso definitivamente sulla domanda cautelare o risarcitoria. Ha disposto un nuovo incombente istruttorio, sostituendo il Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma, che aveva dichiarato di non disporre dei macchinari necessari, con il Responsabile della Sezione di Medicina Legale, Sicurezza Sociale e Tossicologia Forense dell'Università degli studi di Roma Tor Vergata, con facoltà di delega a una struttura composta da almeno due medici o ricercatori qualificati. Il verificatore dovrà accertare, mediante la documentazione medica di parte e gli esami effettuati in sede concorsuale, l'eventuale presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, individuarne il tipo e il livello di principio attivo e valutare la congruenza tecnica della riconducibilità ai farmaci assunti dal ricorrente. L'incombente dovrà essere svolto entro 60 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza; il ricorrente e un proprio consulente medico potranno partecipare, previo preavviso di almeno cinque giorni; la relazione dovrà essere depositata entro i successivi 15 giorni. Il ricorrente è stato onerato della notifica dell'ordinanza al verificatore entro cinque giorni. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 23 giugno 2026. È stato inoltre disposto l'oscuramento dei dati identificativi e di quelli idonei a rivelare lo stato di salute.
Norme richiamate
Costituiscono la base normativa per la verificazione disposta dal giudice al fine di acquisire una valutazione tecnica qualificata sui fatti rilevanti per la decisione.
È richiamato quale fondamento della domanda di accertamento e risarcimento del danno, senza che l'ordinanza ne decida i presupposti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Giustifica l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato quale fondamento della protezione dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
È richiamato, nel testo vigente, a sostegno dell'oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- Quando la decisione su un giudizio di non idoneità psico-fisica dipende dall'accertamento tecnico della presenza e della natura di sostanze rilevate in un campione biologico, il giudice amministrativo può disporre una verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a., definendo quesiti tecnici puntuali e acquisendo la documentazione medica e gli esami pertinenti.
- Se il soggetto inizialmente incaricato della verificazione dichiara di non disporre delle apparecchiature necessarie, il giudice può sostituirlo con una struttura scientifica qualificata, anche prevedendo la facoltà di delega a un collegio di esperti dotati di specifica competenza.
- Nella verificazione relativa a dati sanitari e ad accertamenti medico-tossicologici, il giudice può assicurare il contraddittorio consentendo la partecipazione dei difensori e di un consulente medico di fiducia, previo congruo preavviso sulle operazioni.
- La verificazione deve essere finalizzata non solo ad accertare il dato materiale rilevato, ma anche a stabilire il tipo e il livello della sostanza e la congruenza tecnica delle spiegazioni alternative prospettate dalla parte, quando tali elementi siano rilevanti per valutare l'idoneità concorsuale.
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