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Sentenza

Sentenza del 01/10/2019 n. 5542 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento, liquidazione e controlli - Liquidazione volontaria fondo di pensione - Erronea determinazione ritenuta Irpef - Diniego rimborso - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente sosteneva che la prestazione erogata in forma capitalizzata e forfetaria dal fondo di previdenza complementare, corrisposta a saldo e stralcio di ogni rapporto relativo alla pensione integrativa, fosse stata assoggettata a una ritenuta IRPEF erroneamente determinata. In particolare, chiedeva l'applicazione del regime fiscale previsto per la pensione integrativa alla quale aveva rinunciato, inclusa la più favorevole tassazione separata, anziché il diverso regime applicato dall'Amministrazione finanziaria.

La decisione

Il diniego di rimborso è stato ritenuto non sussistente, nel senso che non è stato riconosciuto come illegittimo. La somma percepita in forma capitalizzata è stata qualificata come reddito appartenente alla stessa categoria della pensione integrativa sostituita. Di conseguenza, essa deve essere assoggettata allo stesso regime fiscale applicabile alla pensione integrativa, con applicazione della tassazione separata, ritenuta più favorevole. L'esito concreto è quindi favorevole al contribuente, poiché viene riconosciuta la correttezza della richiesta di applicare il regime fiscale più favorevole.

Norme richiamate

  • Legge n. 482/1985, art. 6

    Richiamata nell'ambito della disciplina fiscale applicabile alle prestazioni pensionistiche e previdenziali, rilevante per individuare il corretto trattamento tributario della somma liquidata.

  • d.P.R. n. 917/1986 (TUIR), art. 6

    La qualificazione reddituale della prestazione deve essere effettuata considerando la categoria di reddito cui appartiene la pensione integrativa sostituita; la prestazione capitalizzata mantiene la medesima natura reddituale.

  • D.Lgs. n. 124/1993, art. 13

    Richiamato quale disciplina della previdenza complementare e delle prestazioni erogate dai fondi pensione.

  • D.Lgs. n. 47/2000, art. 12

    Richiamato per il regime fiscale delle prestazioni di previdenza complementare.

  • D.Lgs. n. 168/2001, art. 9

    Richiamato tra le disposizioni che concorrono a definire il trattamento tributario delle prestazioni previdenziali complementari.

  • D.Lgs. n. 253/2005, art. 23

    Richiamato quale ulteriore disciplina rilevante per l'inquadramento fiscale delle prestazioni dei fondi pensione.

Massime di principio

  • Quando una somma versata da un fondo pensione sostituisce una pensione integrativa periodica e viene erogata in forma capitalizzata a saldo e stralcio, la natura fiscale della somma va individuata in base alla prestazione sostituita, non soltanto alla forma del pagamento.
  • La capitalizzazione o liquidazione forfetaria di una prestazione previdenziale non determina automaticamente un diverso trattamento fiscale: se la somma conserva la stessa funzione della pensione integrativa, deve essere assoggettata al regime fiscale proprio di quest'ultima.
  • In situazioni analoghe, occorre verificare se l'accordo o la liquidazione estintiva riguardi effettivamente diritti pensionistici o previdenziali; in caso affermativo, può risultare applicabile la tassazione separata prevista per tali redditi.
  • La richiesta di rimborso di ritenute IRPEF può essere fondata quando il sostituto o l'Amministrazione abbia applicato un regime ordinario a una somma che, per origine e funzione, avrebbe dovuto essere tassata separatamente.
  • La qualificazione fiscale deve basarsi sulla sostanza economica e previdenziale dell'erogazione, considerando il rapporto cui essa si riferisce e la prestazione che va a sostituire.

Testo integrale

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