Sentenza del 01/10/2019 n. 5542 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Liquidazione volontaria fondo di pensione - Erronea determinazione ritenuta Irpef - Diniego rimborso - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente sosteneva che la prestazione erogata in forma capitalizzata e forfetaria dal fondo di previdenza complementare, corrisposta a saldo e stralcio di ogni rapporto relativo alla pensione integrativa, fosse stata assoggettata a una ritenuta IRPEF erroneamente determinata. In particolare, chiedeva l'applicazione del regime fiscale previsto per la pensione integrativa alla quale aveva rinunciato, inclusa la più favorevole tassazione separata, anziché il diverso regime applicato dall'Amministrazione finanziaria.
La decisione
Il diniego di rimborso è stato ritenuto non sussistente, nel senso che non è stato riconosciuto come illegittimo. La somma percepita in forma capitalizzata è stata qualificata come reddito appartenente alla stessa categoria della pensione integrativa sostituita. Di conseguenza, essa deve essere assoggettata allo stesso regime fiscale applicabile alla pensione integrativa, con applicazione della tassazione separata, ritenuta più favorevole. L'esito concreto è quindi favorevole al contribuente, poiché viene riconosciuta la correttezza della richiesta di applicare il regime fiscale più favorevole.
Norme richiamate
Richiamata nell'ambito della disciplina fiscale applicabile alle prestazioni pensionistiche e previdenziali, rilevante per individuare il corretto trattamento tributario della somma liquidata.
d.P.R. n. 917/1986 (TUIR), art. 6
La qualificazione reddituale della prestazione deve essere effettuata considerando la categoria di reddito cui appartiene la pensione integrativa sostituita; la prestazione capitalizzata mantiene la medesima natura reddituale.
D.Lgs. n. 124/1993, art. 13
Richiamato quale disciplina della previdenza complementare e delle prestazioni erogate dai fondi pensione.
Richiamato per il regime fiscale delle prestazioni di previdenza complementare.
Richiamato tra le disposizioni che concorrono a definire il trattamento tributario delle prestazioni previdenziali complementari.
D.Lgs. n. 253/2005, art. 23
Richiamato quale ulteriore disciplina rilevante per l'inquadramento fiscale delle prestazioni dei fondi pensione.
Massime di principio
- Quando una somma versata da un fondo pensione sostituisce una pensione integrativa periodica e viene erogata in forma capitalizzata a saldo e stralcio, la natura fiscale della somma va individuata in base alla prestazione sostituita, non soltanto alla forma del pagamento.
- La capitalizzazione o liquidazione forfetaria di una prestazione previdenziale non determina automaticamente un diverso trattamento fiscale: se la somma conserva la stessa funzione della pensione integrativa, deve essere assoggettata al regime fiscale proprio di quest'ultima.
- In situazioni analoghe, occorre verificare se l'accordo o la liquidazione estintiva riguardi effettivamente diritti pensionistici o previdenziali; in caso affermativo, può risultare applicabile la tassazione separata prevista per tali redditi.
- La richiesta di rimborso di ritenute IRPEF può essere fondata quando il sostituto o l'Amministrazione abbia applicato un regime ordinario a una somma che, per origine e funzione, avrebbe dovuto essere tassata separatamente.
- La qualificazione fiscale deve basarsi sulla sostanza economica e previdenziale dell'erogazione, considerando il rapporto cui essa si riferisce e la prestazione che va a sostituire.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 1 ott 2019Sentenza del 01/10/2019 n. 64 - Comm. Trib. Prov. Asti
- Sentenza · 1 ott 2019Sentenza del 01/10/2019 n. 361 - Comm. Trib. Prov. Aquila
- Sentenza · 1 ott 2019Sentenza del 01/10/2019 n. 810 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 1 ott 2019Sentenza del 01/10/2019 n. 1030 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 1 ott 2019Sentenza del 01/10/2019 n. 1145 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 1 ott 2019Sentenza del 01/10/2019 n. 3693 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →