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Ordinanza

Ordinanza n. 1507/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) n. 265/2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202602680

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lombardia che aveva respinto la domanda cautelare proposta nell’ambito del giudizio contro il silenzio delle amministrazioni

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (agenzie fiscali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa aveva chiesto in primo grado l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalle amministrazioni su istanze e diffide, con ordine di adottare provvedimenti espressi e motivati e con ogni misura utile alla prosecuzione delle pratiche amministrative connesse all’attività d’impresa, comprese immatricolazioni, sblocchi di telai e riscontri a enti terzi. In particolare, contestava all’Agenzia delle Entrate di Como il blocco e l’inerzia nella conclusione di pratiche di immatricolazione e verifica dei telai relative a veicoli usati, e all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli l’inerzia relativa a una pratica di importazione riguardante un veicolo Mercedes, per la quale la Motorizzazione competente aveva richiesto un riscontro sull’autenticità di una dichiarazione. Il TAR aveva negato la tutela cautelare ritenendo insussistente il fumus boni iuris, sia perché l’Agenzia delle Entrate aveva fornito un riscontro, sia perché l’autorità competente a provvedere sarebbe stata la Motorizzazione Civile di Roma, e comunque insussistente il periculum in mora. L’appellante ha dedotto l’erroneità della valutazione cautelare, sostenendo che il riscontro proveniva dall’ADM e aveva valore meramente istruttorio, che le ulteriori affermazioni sulla presunta cessione definitiva dei veicoli e sulle limitazioni soggettive all’immatricolazione non erano supportate da prova, e che il TAR aveva omesso di considerare il danno reputazionale e commerciale derivante dalla paralisi dell’attività.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibile l’appello cautelare. Nelle more del giudizio d’appello, il TAR Lombardia ha pronunciato la sentenza n. 1780/2026, dichiarando in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso introduttivo, con riferimento alla posizione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, e in parte infondato, con riferimento alle richieste rivolte all’Agenzia delle Entrate. La sopravvenuta definizione del giudizio di primo grado ha fatto venire meno gli effetti dell’ordinanza cautelare impugnata e, conseguentemente, l’interesse alla decisione dell’appello cautelare. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate, anche in considerazione della mancata costituzione delle amministrazioni appellate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.

Massime di principio

  • L’appello cautelare diviene improcedibile quando, nelle more della sua trattazione, il giudice di primo grado definisce il giudizio con una sentenza che fa venir meno gli effetti dell’ordinanza cautelare impugnata e determina il sopravvenuto venir meno dell’interesse alla decisione cautelare.
  • La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dell’appello cautelare può derivare dalla definizione nel merito del giudizio di primo grado, anche quando tale definizione abbia esiti differenziati rispetto alle diverse amministrazioni o domande dedotte.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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