Cassazione Civile, Ordinanza n. 06537/2024 del 12/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell’atto di rinuncia al ricorso depositato dai ricorrenti e della relativa accettazione da parte della controricorrente. Conseguentemente ha dichiarato estinto per rinuncia il giudizio di cassazione. Ha inoltre disposto che nulla fosse liquidato per le spese del giudizio di legittimità, richiamando l’art. 391, ultimo comma, c.p.c.
Esito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia originava da un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di una consistente esposizione debitoria derivante da più rapporti tra una società debitrice principale e la banca creditrice, garantiti da fideiussioni prestate da due persone fisiche e da una società. In opposizione, il tribunale aveva revocato il decreto per carenza documentale relativa agli estratti conto dell’ultimo trimestre, ma aveva poi comunque condannato i debitori e i garanti al pagamento di una somma inferiore, ritenendo provato il credito e infondate le eccezioni dei fideiussori sulla nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust. La corte d’appello aveva poi dichiarato inammissibile l’appello con ordinanza ex art. 348-bis c.p.c. Avverso sentenza di primo grado e ordinanza d’appello, le parti soccombenti proponevano ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, ma nel corso del giudizio di legittimità hanno depositato atto di rinuncia al ricorso, accettato dalla controricorrente.
Norme richiamate
richiamato come base dell’ordinanza della corte d’appello che aveva dichiarato inammissibile l’appello per mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento
indicato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio
art. 391, ultimo comma, c.p.c.
richiamato per la regolazione delle spese in caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso, ove accettata dalla controparte costituita, determina l’estinzione del processo di legittimità.
- In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia, la Corte non provvede alla liquidazione delle spese secondo quanto previsto dall’art. 391, ultimo comma, c.p.c.
- Quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia, non viene esaminato il merito dei motivi di ricorso né le questioni sostanziali dedotte nei gradi di merito.
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