Sentenza del 28/02/2017 n. 5123 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il diniego delle misure tariffarie preferenziali per l’importazione di alluminio dal Venezuela, relativa alla bolletta IM4 dell’11/04/2008. L’Agenzia aveva contestato la conformità dei certificati di origine presentati e la CTR della Toscana, con sentenza n. 69/23/12 del 16/01/2012, aveva accolto l’appello dell’Agenzia, negando il beneficio anche perché il controllo a posteriori non avrebbe ricevuto risposta entro dieci mesi. In cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, l’omesso esame di documenti dell’autorità doganale venezuelana, depositati in appello, che attestavano la veridicità dei certificati e attribuivano le discrepanze tra essi a errori di trascrizione. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 93-bis, comma 5, del Regolamento CEE n. 2454/1993, sostenendo che la procedura applicabile fosse quella dell’art. 94 e che non risultassero provate le necessarie richieste alle autorità venezuelane.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo: la CTR aveva omesso di valutare documenti potenzialmente decisivi, specifici per l’importazione in esame, limitandosi a richiamare il controllo a posteriori e il decorso di dieci mesi. La motivazione non consentiva di ricostruire perché quei documenti non fossero idonei a sostenere la richiesta del beneficio. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito, poiché il suo esame presupponeva una nuova valutazione complessiva degli elementi istruttori. La Corte ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla CTR della Toscana, in diversa composizione, per un nuovo esame e per decidere sulle spese, incluse quelle del giudizio di cassazione. Non è stata riconosciuta direttamente alla società la tariffa preferenziale: la questione resta da riesaminare in sede di rinvio.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La decisione applica il vizio di omesso esame rispetto alla mancata valutazione di documenti prodotti in appello, specifici e potenzialmente decisivi per stabilire la provenienza della merce e il diritto alle tariffe preferenziali.
Art. 93-bis, comma 5, del Regolamento CEE n. 2454/1993
Decorsi dieci mesi da tale richiesta, così come previsto dal legislatore comunitario, affinchè i risultati del controllo siano messi a disposizione dell'Autorità richiedente, non può essere più concesso il beneficio delle misure tariffare preferenziali, ai sensi dell' art. 93-bis, comma 5 del Reg. 2454/93.
La CTR aveva utilizzato il decorso del termine di dieci mesi per negare il beneficio, ma la Cassazione non ha deciso se tale disposizione fosse correttamente applicabile: la relativa questione, proposta col secondo motivo, è rimasta assorbita.
Art. 94 e seguenti del Regolamento CEE n. 2454/1993
La società sosteneva che il controllo a posteriori dei certificati presentati successivamente dovesse seguire la procedura prevista da queste disposizioni, anziché quella dell’art. 93-bis. La Cassazione non ha risolto la questione, avendo dichiarato assorbito il motivo.
Massime di principio
- Il giudice d’appello deve valutare e rendere conto dei documenti tempestivamente prodotti che siano specifici e potenzialmente decisivi; una motivazione che li ignori e si limiti a richiamare aspetti generali della procedura di controllo può essere cassata.
- Quando più cause simili sono trattate congiuntamente, occorre comunque considerare le differenze istruttorie proprie di ciascuna controversia: documenti riferiti a una singola operazione non possono essere trascurati sulla base di valutazioni formulate per altri procedimenti.
- La cassazione per omessa valutazione non attribuisce automaticamente il diritto al beneficio fiscale o tariffario: il giudice di rinvio deve riesaminare le prove e decidere nuovamente la controversia.
- Se un motivo è assorbito perché il suo esame dipende dalla ricostruzione istruttoria da compiere in rinvio, la pronuncia di cassazione non stabilisce quale norma procedurale fosse correttamente applicabile; tale questione resta da affrontare nel nuovo giudizio.
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