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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13732/2023 del 31/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato il riesame avverso il decreto di sequestro preventivo di Euro 13.714,16 sulla carta PostePay intestata all'indagato. L'indagine riguarda il delitto di autoriciclaggio di proventi derivanti da un'attività di riciclaggio di oro, reimpiegati in scommesse sportive tramite il coindagato Lafleur. La difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo l'insussistenza del fumus criminis alla base del sequestro: parte delle somme deriverebbero da precedenti vincite, parte sarebbero state fornite dal gestore del punto raccolta, e parte (irrilevante) potrebbero essere di lecita provenienza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché i motivi proposti non indicano violazioni di legge ma puntano a una rivalutazione dei dati indiziari (motivazione, attendibilità delle fonti, valutazione delle prove), questione non consentita in sede di legittimità per misure cautelari reali. La motivazione del Tribunale del riesame è ritenuta congrua e sufficiente: sono emersi plurimi elementi (assenza di redditi leciti, assenza di riscontri di vincite, inattendibilità del gestore del punto raccolta, assenza di rapporti economici con il coindagato) a supporto della provenienza illecita delle somme e della sussistenza del periculum in mora e dell'obbligatorietà della confisca. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di Euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 176/2020)

    Regola la forma di esame del ricorso in cassazione nei procedimenti indicati: la Corte ha esaminato il ricorso secondo le procedure previste da tale norma applicabile al caso.

  • art. 16, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15)

    Prevede l'applicabilità di disposizioni processuali emergenti dalle misure introdotte in periodo pandemico e di successive modifiche; qui è richiamata per l'applicazione formale delle procedure di esame del ricorso.

  • art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)

    Indica i motivi di ricorso per cassazione: la Corte ricorda che l'illogicità o incompletezza della motivazione, se non radicale o tale da rendere la motivazione del tutto assente, non costituisce motivo ammissibile in cassazione per le misure reali.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese e l'obbligo di versare somme alla Cassa delle ammende in caso di ricorso incontestabilmente inammissibile o con profili di colpa; applicata per irrogare la sanzione di Euro 3.000 al ricorrente.

Massime di principio

  • In materia di misure cautelari reali (sequestri preventivi) il ricorso in Cassazione è ammissibile principalmente per violazioni di legge; non è luogo per una semplice riconsiderazione del materiale probatorio o per proporre una diversa lettura degli indizi.
  • Per ottenere l'ammissione di un ricorso contro un sequestro preventivo bisogna indicare vizi legali o motivazionali radicali: ad esempio l'assenza totale della motivazione o una motivazione così carente da non consentire di comprendere l'iter logico del giudice.
  • La sussistenza del periculum in mora e la necessità di confisca obbligatoria possono giustificare il sequestro di somme ritenute profitto dell'autoriciclaggio quando vi siano elementi concreti che collegano l'impiego di denaro alle attività illecite (assenza di redditi leciti, inattendibilità delle spiegazioni, assenza di riscontri di vincite).
  • Nelle impugnative è essenziale confrontarsi specificamente e criticamente con la motivazione del giudice di merito: la mera esposizione di una diversa ricostruzione fattuale senza mettere in luce un vizio di diritto porta all'inammissibilità.
  • Chi propone ricorso in cassazione rischia la condanna alle spese e sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende) se il ricorso risulta inammissibile per motivi imputabili alla parte, quindi valutare attentamente le ragioni di diritto prima di ricorrere.

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