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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 30518/2025 del 19/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ditta Carucci aveva ottenuto decreto ingiuntivo per euro 4.646,28 per lavori di finitura di un locale deposito. Di Leo opponeva di avere gia pagato, esibendo una quietanza firmata da Carucci che attestava il pagamento dell'accollo derivante dalla contabilità dei lavori di ricostruzione. In primo grado il Tribunale accoglieva l'opposizione e revocava il decreto; la Corte d'appello riformava e condannava Di Leo al pagamento di euro 3.667,27; Di Leo propose ricorso per cassazione deducendo, tra l'altro, che la quietanza fosse onnicomprensiva e che vi fossero vizi di istruzione e di valutazione delle prove e della misura dei prezzi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Di Leo, confermando il giudizio di merito che aveva accolto, in via parziale, la domanda della ditta Carucci. La Corte ha ritenuto che la difesa di Carucci fosse una mera negazione del fatto estintivo e quindi ammissibile senza preclusione; ha valutato che la quietanza, datata 2004, si riferiva all'accollo della contabilità del direttore dei lavori e non ai successivi lavori di finitura del 2006 contestati nella domanda monitoria; ha ritenuto legittima l'istruttoria (testimoniale e CTU) e la quantificazione operata con il prezzario regionale 2006. In aggiunta, la Corte ha condannato il ricorrente alle spese processuali (euro 2.200,00 oltre accessori) e al pagamento di euro 1.000,00 ai sensi del terzo comma dell'art. 96 c.p.c. per responsabilita aggravata.

Norme richiamate

  • art. 645 c.p.c.

    Disciplina del procedimento monitorio: il decreto ingiuntivo e l'opposizione sono stati valutati alla luce del fatto che la parte resistente ha presentato una mera difesa circa la portata della quietanza; l'opposizione ai sensi dell'art. 645 e le relative eccezioni sono state correttamente gestite dal giudice del merito.

  • art. 167 c.p.c.

    Sul tema delle preclusioni: le 'mere difese' che consistono nella negazione del fatto estintivo sono rilevabili d'ufficio e non soggette alle preclusioni di cui all'art. 167; pertanto la contestazione sulla portata della quietanza poteva essere proposta in prima udienza.

  • art. 2702 c.c.

    La quietanza ha efficacia probatoria tipica del documento liberatorio, ma, come interpretato dalla Corte, la sua efficacia si limita al titolo del pagamento e va valutata nel contesto temporale e fattuale: una quietanza del 2004 sull'accollo non estende automaticamente la liberazione a lavori di finitura eseguiti nel 2006.

  • art. 96 c.p.c. comma 3

    Applicazione della sanzione per responsabilita aggravata: la Corte ha ritenuto che la riproposizione in cassazione di una tesi gia dichiarata manifestamente infondata in appello costituisse insistenza colpevole, giustificando la condanna al pagamento di una somma aggiuntiva ai sensi del terzo comma.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    Sulla regolazione delle spese: la Corte ha richiamato la giurisprudenza delle sezioni unite secondo cui l'accoglimento in misura ridotta di una domanda formulata in un unico capo non genera automaticamente reciproca soccombenza; la compensazione delle spese resta un potere discrezionale del giudice di merito.

  • d.P.R. n. 380/2001 e normativa regionale (legge Campania n.29/2001)

    Richiamate rispetto alla disciplina urbanistica e dei titoli abilitativi: la Corte ha ritenuto che le finiture interne contestate non richiedessero permesso di costruire e non risultasse provata la realizzazione di opere difformi dal progetto autorizzato.

  • art. 13, d.P.R. n. 115/2002

    Richiami procedurali sul contributo unificato: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento di un ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente.

  • norme sul valore probatorio dei documenti e sull'onere della prova (art. 2697 c.c. e connessi)

    Valutazione dell'onere della prova e della portata probatoria della quietanza: la Corte ha applicato il principio che il giudice di merito valuta la documentazione insieme alle prove testimoniali e tecniche, e non e consentita alla cassazione una rinnovata valutazione di fatto.

Massime di principio

  • Distinguere tra mera difesa e eccezione di merito: la semplice negazione della rilevanza di un documento liberatorio costituisce mera difesa ed è proposibile fuori dalle preclusioni; non sempre la contestazione della corrispondenza fra quietanza e specifiche fatture è un'eccezione di merito soggetta a decadenza.
  • Portata della quietanza: la efficacia probatoria della quietanza e limitata al titolo del pagamento come risultante dal suo contenuto testuale e dalla tempestistica; una quietanza generica o anteriore può non estinguere crediti diversi o successivi.
  • Limiti della cognizione in Cassazione: la Corte di Cassazione non rivede libere valutazioni di fatto del giudice di merito fondate su documenti, testimonianze e consulenze tecniche, salvo vizi di legge o istruttori evidenti.
  • Istruttoria e CTU: la nomina di consulente tecnico d'ufficio e l'ammissione di prova testimoniale sono strumenti pienamente legittimi per chiarire la natura e la destinazione dei lavori, e le risultanze possono prevalere sulla costruzione difensiva della parte.
  • Spese e compensazione: l'accoglimento parziale della domanda in misura ridotta non comporta automaticamente reciproca soccombenza; la compensazione delle spese e rimessa al potere discrezionale del giudice di merito secondo i presupposti dell'art. 92.
  • Responsabilita aggravata per impugnazioni infondate: l'insistenza su tesi gia ritenute manifestamente infondate in grado precedente puo comportare l'applicazione dell'art. 96 c.p.c. comma 3 con condanna addizionale.

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