Cassazione Civile, Sentenza n. 30517/2025 del 19/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Condominio conveniva in giudizio le società per ottenere il risarcimento dei danni per vizi e difetti dell'immobile condominiale accertati in un procedimento di accertamento tecnico preventivo (consulenza tecnica per euro 241.670,00). In primo grado il Tribunale di Lodi rigettava la domanda; la Corte d'appello di Milano accoglieva l'appello e condannava le due società in solido al pagamento di euro 224.382,81. Entrambe le società ricorrevano in Cassazione contestando, tra l'altro: nullità della citazione per errore nella denominazione della società chiamata in causa e per mancata partecipazione al procedimento di accertamento tecnico preventivo; violazioni relative a litisconsorzio necessario e mancanza del contraddittorio; vizi di notifica; decorrenza dei termini di decadenza e prescrizione; errata qualificazione di responsabilità ai sensi dell'art. 1669 c.c.; insufficiente motivazione e errata interpretazione contrattuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale che quello incidentale. Ha ritenuto che l'errore nella denominazione della società convenuta non ha determinato assoluta incertezza dell'individuazione del soggetto perché la citazione era stata notificata presso la sede legale corretta; inoltre la nullità non è proponibile in cassazione quando la parte poteva farle valere in appello ed è rimasta contumace. La relazione dell'accertamento tecnico preventivo, una volta regolarmente acquisita al giudizio di cognizione, è utilizzabile e apprezzabile anche nei confronti della parte che non vi abbia partecipato. La Corte ha ritenuto valide le notifiche contestate (sostanziali elementi richiesti dall'art. 145 c.p.c. erano presenti) e ha confermato che l'instaurazione del procedimento di accertamento tecnico preventivo ha efficacia interruttiva della prescrizione/impedisce la decadenza; pertanto termini di decadenza/prescrizione sono stati rispettati. Quanto alla responsabilità, la Corte d'appello ha plausibilmente interpretato la clausola contrattuale attribuendo alla Sangiovanni il ruolo che implicava l'assunzione di responsabilità per il completamento e la rimozione dei vizi, riconducendo la fattispecie all'art. 1669 c.c. Le doglianze su motivazione e carenza di pronunce su questioni sollevate sono state ritenute infondate o insufficientemente specificate. Spese di causa a carico delle ricorrenti, liquidate in favore del Condominio.
Norme richiamate
Richiesto per l'identificazione della persona chiamata in giudizio; la Corte ha evidenziato che l'indicazione inesatta della denominazione determina nullità solo se l'identificazione risulti assolutamente incerta, cosa non avvenuta nel caso.
Norma sulla nullità della citazione: la Corte ha applicato il principio secondo cui l'omissione o l'errore rileva solo se l'individuazione della parte è assolutamente incerta; qui l'errore di denominazione non ha inficiazione della validità.
La Corte ha ricordato che alcune nullità si convertono in motivi di impugnazione se non dedotte nel grado di appello; la mancata impugnazione nel momento processuale opportuno può precluderne il sindacato in Cassazione.
Riferiti al procedimento di accertamento tecnico preventivo: la Corte ha confermato che la relazione finale, se acquisita al giudizio di cognizione, entra nel materiale probatorio e può essere valutata anche se una parte non ha partecipato al procedimento preventivo.
Criteri di validità della notificazione: la Corte ha ritenuto che, nonostante errori formali nella richiesta di notifica, gli elementi essenziali previsti erano presenti e la notifica è stata valida.
Norma sulla responsabilità per vizi dell'opera: la Corte ha ritenuto applicabile la garanzia per i vizi che incidono sulla struttura e funzionalità dell'edificio; ha ammesso che la responsabilità possa essere fatta valere anche contro il venditore/appaltatore quando emergono elementi contrattuali che impongono l'assunzione di tali obblighi.
Richiamato in relazione alla prescrizione per le azioni derivanti da vizi; la Corte ha valutato la decorrenza in combinato con l'effetto interruttivo del procedimento di accertamento tecnico preventivo.
Norma sulla prescrizione decennale; citata nel quadro delle deduzioni sulla prescrizione/decadenza e dei termini applicabili alle azioni per vizi.
Rilevato nel contesto dei termini prescrizionali; la Corte ha valutato il rispetto dei termini tenendo conto dell'interruzione dovuta all'accertamento tecnico preventivo.
Richiamato rispetto ai vizi di motivazione impugnati: la Corte ha applicato il sindacato limitato della Cassazione sulla motivazione, ritenendo non sussistenti vizi motivazionali costituzionalmente rilevanti.
Riferito alla utilizzabilità di atti del procedimento istruttorio; la Corte ha ritenuto legittima l'utilizzazione della perizia d'ATP nel giudizio di merito.
Richiamato in relazione alla contestata omissione di pronuncia su eccezione di carenza parziale di legittimazione attiva: la Corte ha ritenuto che la questione fosse stata implicitamente risolta dalla rinuncia dell'attore ad alcune domande e che la censura mancasse di specificità.
Richiamato dalla ricorrente per contestare l'interpretazione contrattuale; la Corte ha ritenuto che l'interpretazione del contratto sia prerogativa del giudice di merito e che la scelta fatta fosse una delle interpretazioni plausibili.
Norma sul contributo unificato: la Corte ha disposto l'annotazione circa l'ulteriore importo eventualmente dovuto dalle ricorrenti ai sensi del comma 1-quater, constatando i presupposti per l'applicazione.
Massime di principio
- L'errata indicazione della denominazione sociale nella citazione non determina automaticamente la nullità: è decisiva la possibilità di individuare con certezza la parte convenuta e il luogo della notificazione.
- La relazione di un accertamento tecnico preventivo, se regolarmente acquisita nel giudizio di cognizione, è utilizzabile come mezzo di prova anche nei confronti della parte che non ha partecipato al procedimento preventivo.
- La mancata deduzione di una nullità nel grado d'appello (o la contumacia) può precludere il sindacato in Cassazione, perché certe nullità si trasformano in motivi di impugnazione da sollevare tempestivamente.
- L'instaurazione del procedimento di accertamento tecnico preventivo interrompe la prescrizione e può impedire la decadenza della denuncia dei vizi, purché il procedimento sia correttamente instaurato e si concluda con deposito della relazione.
- Le notifiche effettuate al legale rappresentante nella sua residenza possono essere valide se contengono gli elementi essenziali richiesti dalla norma; difformità formali non sono necessariamente decisive se non pregiudicano l'effettiva conoscenza dell'atto.
- L'art. 1669 c.c. può trovare applicazione anche nei confronti del venditore che abbia, per contratto o per fatto, assunto il ruolo e gli obblighi tipici del costruttore/appaltatore; la qualificazione contrattuale e i comportamenti concreti rilevano ai fini della responsabilità.
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