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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12667/2023 del 10/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dal diniego di rimborso di addizionali provinciali sull’energia elettrica addebitate in fattura per i periodi d’imposta 2010 e 2011 e pagate da una società industriale per l’energia utilizzata nel proprio circuito produttivo. La società sosteneva che tali addizionali fossero incompatibili con l’art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, perché prive di una vera finalità specifica. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente; la CTR del Molise aveva poi rigettato l’appello dell’Ufficio ritenendo l’imposta incompatibile con il diritto UE in quanto imposta autonoma. In Cassazione l’Ufficio ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 3 e dell’art. 4, par. 2, della direttiva 2003/96/CE e dell’art. 6, lett. c), del d.l. n. 511/1998, sostenendo che l’addizionale non fosse un tributo autonomo, ma una mera aliquota aggiuntiva dell’imposta erariale sul consumo, rientrante nel sistema armonizzato delle accise; con il secondo, in via subordinata, ha dedotto violazione dell’art. 1 della direttiva 2008/118/CE e del d.l. n. 511/1988, come modificato dal d.lgs. n. 26/2007, affermando che, anche ove considerata autonoma, l’imposta avrebbe avuto finalità specifiche idonee a renderla compatibile con la direttiva.

La decisione

La Corte ha rigettato l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso, ritenendo sufficiente l’esposizione dei fatti e delle statuizioni impugnate. Ha poi esaminato congiuntamente i due motivi e li ha ritenuti infondati. Ha affermato che, secondo la propria giurisprudenza consolidata e quella della Corte di giustizia UE, le addizionali provinciali sull’energia elettrica non perseguono finalità specifiche ai sensi dell’art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, poiché la generica destinazione del gettito ai bilanci degli enti locali non basta, essendo tale finalità comune a qualunque imposta. In mancanza di un nesso diretto tra gettito e specifica finalità dell’imposizione, l’addizionale si risolve in un’imposta aggiuntiva alle accise e in un ostacolo agli scambi, dunque in un prelievo indebito e contrario al diritto dell’Unione. Il ricorso dell’Ufficio è stato quindi rigettato e il ricorrente condannato alle spese di legittimità in favore della controparte.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    violazione e falsa applicazione

    viene richiamato come parametro del vizio di legittimità dedotto nei motivi di ricorso per violazione di legge

  • art. 3 direttiva 2003/96/CE

    invocato dal ricorrente per sostenere la natura del prelievo nell’ambito del sistema delle accise

  • art. 4, par. 2, direttiva 2003/96/CE

    richiamato dal ricorrente nella tesi secondo cui l’addizionale sarebbe un’aliquota aggiuntiva dell’imposta armonizzata sul consumo

  • art. 6, lett. c), d.l. 28 novembre 1998, n. 511

    richiamato per la disciplina nazionale delle addizionali provinciali sull’energia elettrica

  • art. 1 direttiva 2008/118/CE

    la Corte ribadisce che la compatibilità di un’imposta indiretta ulteriore rispetto alle accise richiede una finalità specifica effettiva e un nesso diretto tra gettito e finalità perseguita

  • d.l. n. 511/1988

    richiamato come base normativa nazionale dell’addizionale oggetto di causa

  • art. 5 d.lgs. 2 febbraio 2007, n. 26

    richiamato per la modifica della disciplina nazionale dell’imposta contestata

Massime di principio

  • Le addizionali provinciali sull’energia elettrica non sono compatibili con l’art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE se non perseguono una finalità specifica, distinta dalla mera alimentazione del bilancio pubblico.
  • La semplice destinazione del gettito a bilanci di enti locali non integra una finalità specifica, perché la funzione di reperimento di entrate è propria di qualunque imposta.
  • Perché un prelievo ulteriore rispetto alle accise sia ammesso dal diritto unionale, occorre un nesso diretto tra uso del gettito e finalità dell’imposizione, ad esempio un obiettivo ambientale o di coesione concretamente perseguito.
  • Se manca tale nesso e la misura si limita ad aggiungersi alle accise, il tributo si pone come imposta aggiuntiva e come ostacolo agli scambi, risultando indebito e incompatibile con il diritto dell’Unione.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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