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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21204/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

Un pensionato iscritto al Fondo Volo aveva ottenuto in appello la riliquidazione della pensione di anzianità. La Corte d'appello aveva respinto l'eccezione di giudicato sollevata dall'INPS, ritenendo che tra il precedente giudizio e quello attuale vi fosse diversità di domande: nel primo era stata chiesta la riliquidazione della sola quota in capitale mediante un diverso coefficiente di capitalizzazione, nel secondo la riliquidazione dell'intero trattamento, sia della quota capitalizzata sia di quella in ratei mensili, assumendo non applicabile il massimale pensionistico. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 2909 c.c., sostenendo che il precedente giudicato coprisse, oltre al dedotto, anche il deducibile e quindi precludesse la contestazione del massimale pensionistico; 2) violazione dell'art. 8, commi 5-8, l. n. 480/1988, per avere la Corte applicato un massimale riferito ad un anno diverso e, al contempo, utilizzato i conteggi dell'appellante basati sull'asserita inapplicabilità del massimale; 3) violazione degli artt. 2934 e 2938 c.c., con richiesta subordinata di dichiarare prescritti i ratei di differenza relativi al periodo 1.12.1999-25.3.2014.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che sul punto fosse già intervenuto un giudicato esterno idoneo a coprire anche la questione del massimale pensionistico. Ha affermato che il diritto alla pensione è unico, pur articolato in una quota liquidata in capitale e in una quota liquidata in forma di rateo mensile, e che la sentenza passata in giudicato sul primo giudizio, rigettando la domanda di diversa capitalizzazione, aveva definitivamente stabilito la quantificazione del trattamento pensionistico determinata dall'INPS, compresa l'applicazione del massimale. Di conseguenza tale giudicato precludeva anche la nuova domanda relativa alla quota mensile. La sentenza impugnata è stata quindi cassata; il testo fornito si interrompe prima della parte finale, ma risulta comunque che la Corte ha ritenuto non necessari ulteriori accertamenti e ha deciso la causa nel merito in conseguenza dell'accoglimento del primo motivo.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato copre non solo il dedotto ma anche il deducibile; se una precedente sentenza ha definitivamente determinato la quantificazione del trattamento pensionistico, non può essere nuovamente contestata una questione già deducibile in quel giudizio, come l'applicazione del massimale.

  • art. 8, commi 5-8, L. n. 480/1988

    La Corte d'appello aveva fatto applicazione del massimale pensionistico su un anno diverso da quello indicato dall'INPS; la Cassazione non entra nel merito di tale censura perché assorbita dall'efficacia del giudicato esterno.

  • art. 2934 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo per la prescrizione dei ratei di differenza, ma la questione resta assorbita dall'accoglimento del primo motivo.

  • art. 2938 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo in relazione alla prescrizione eccepita nei gradi di merito; non esaminato nel merito per assorbimento.

Massime di principio

  • Il giudicato formatosi su una domanda di riliquidazione pensionistica copre l'unitario diritto alla pensione e non solo il singolo profilo espressamente contestato, quando la questione successivamente proposta era già deducibile nel precedente giudizio.
  • Se in un primo processo viene definitivamente stabilita la quantificazione del trattamento pensionistico con applicazione di un determinato criterio di calcolo o di un massimale, il medesimo criterio vincola anche le successive controversie concernenti componenti diverse del medesimo trattamento, quando esse appartengano all'unico rapporto previdenziale.
  • Nel valutare l'estensione oggettiva del giudicato in materia previdenziale occorre considerare l'unitarietà del diritto alla prestazione, anche se la sua erogazione avvenga in più componenti o con diverse modalità di corresponsione.
  • La questione della prescrizione dei ratei differenziali resta assorbita quando il ricorso venga accolto per l'efficacia preclusiva del giudicato esterno.

Come è indicizzato

MateriePensioniGiudicato
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiGiudicatoPrescrizione

Testo integrale

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