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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27323/2025 del 24/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Termini Imerese che aveva ritenuto responsabili due imputati per furto aggravato di energia elettrica. Uno dei ricorsi, proposto da una imputata, deduceva mancanza di adeguata motivazione, ma la censura è stata ritenuta del tutto generica, perché non individuava i capi o punti della sentenza impugnati e sviluppava argomentazioni astratte, senza confronto concreto con la motivazione della decisione di merito. L'altro ricorso, proposto nell'interesse dell'altro imputato, contestava la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità, ma è stato ritenuto inammissibile in quanto mirava, in sostanza, a una diversa ricostruzione dei fatti e a una rivalutazione del compendio probatorio secondo criteri diversi da quelli utilizzati dal giudice di merito.

Norme richiamate

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    ai sensi dell'articolo 616, comma 1, cod. proc. pen.

    In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata in via equitativa.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la doglianza sulla motivazione è generica, non individua in modo specifico i capi o i punti della sentenza impugnata e non si confronta con la motivazione effettivamente resa dal giudice di merito.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del fatto o delle prove sulla base di criteri diversi da quelli adottati dal giudice di merito, se la motivazione impugnata è logicamente e giuridicamente esente da vizi.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle spese processuali, la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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