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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13449/2022 del 07/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catania che aveva confermato l'aggravamento della misura cautelare da arresti domiciliari a custodia in carcere ex art. 276, comma 1‑ter c.p.p. per il reato di furto aggravato. Il ricorrente contestava la motivazione per vizio logico (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.), sostenendo che l'allontanamento fosse di lieve entità (causa: lite con il padre e pochi minuti di allontanamento), che non ricorressero finalità illecite, che non era stato considerato l'elemento della disponibilità della moglie ad ospitarlo e che la misura cautelare era sproporzionata alla luce della pena definitiva contenuta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che l'ordinanza del Tribunale fosse adeguatamente motivata, priva dei vizi rilevabili in sede di legittimità (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità). Il giudice di merito aveva valutato, con apprezzamento di fatto insindacabile in cassazione, che l'allontanamento notturno avvenuto 14 giorni dopo l'applicazione della misura, in assenza di giustificazioni plausibili e dopo precedente reato commesso nonostante obbligo di dimora, dimostrava un intento illecito e l'inidoneità degli arresti domiciliari a contenere il pericolo di reiterazione. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 310 c.p.p.

    Norma che disciplina l'appello ex art. 310 c.p.p.; menzionata come riferimento procedurale per l'appello in sede di riesame

  • art. 276, comma 1‑ter, c.p.p.

    Consente l'aggravamento della misura cautelare in caso di trasgressione alle prescrizioni; il giudice valuta gravità e circostanze della violazione per verificare l'inidoneità della misura in atto

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Limita i motivi di ricorso in Cassazione alla mancata motivazione, contraddittorietà o manifesta illogicità; la Corte evidenzia che non è sindacabile in sede di legittimità una diversa valutazione di merito

  • comma 8 dell'art. 23 del d.l. n. 137/2020

    Prevede la possibilità per il Procuratore generale di trasmettere richieste scritte ai fini della decisione del ricorso; applicata nella fase di costituzione delle conclusioni

  • art. 94 co.1‑ter disp.att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per adempimenti di cancelleria a seguito della decisione

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione sindaca in sede di legittimità solo vizi ristretti della motivazione (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità); non rientrano in Cassazione le diverse valutazioni di fatto compiute dal giudice di merito.
  • L'aggravamento della misura cautelare ai sensi dell'art. 276 c.p.p. è esercizio di discrezionalità del giudice di merito: può essere disposto indipendentemente dalla specifica prescrizione violata, purché la violazione dimostri l'inidoneità della misura a garantire le esigenze cautelari.
  • La 'lieve entità' della violazione è concetto valutabile concretamente dal giudice di merito in base a modalità della condotta, grado di colpevolezza e danno o pericolo derivato; semplici giustificazioni generiche (es. lite familiare) vanno provate e valutate nel contesto fattuale.
  • Allontanamenti notturni e ravvicinati all'applicazione della misura, specie se accompagnati da precedenti e recenti trasgressioni, possono essere ritenuti indici di finalità illecite e di inattendibilità del soggetto rispetto alle prescrizioni cautelari.
  • La disponibilità di terzi (es. coniuge) ad ospitare l'imputato può essere un elemento sulla quale il giudice di merito deve pronunciarsi, ma non è automaticamente decisiva per escludere il pericolo di reiterazione; occorre che sposti concretamente il rischio valutato nel quadro complessivo.
  • In casi simili, chi impugna in Cassazione una decisione di aggravamento deve cercare vizi della motivazione rilevabili in diritto, non limitarsi a chiedere una diversa lettura dei fatti: le contestazioni di merito sono normalmente inammissibili.

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