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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14000/2025 del 09/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Resta ferma la decisione di merito del Tribunale, che aveva assolto l'imputata dal reato contestato per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., con la precisazione che sul punto della non menzione non era dovuta alcuna motivazione discrezionale.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale che l'aveva assolta dal reato di furto, riconoscendo la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. L'unico motivo dedotto riguardava la mancata concessione del beneficio della non menzione, censura ritenuta manifestamente infondata dalla Corte perché la non menzione, nei casi in cui ne ricorrano i presupposti, opera come effetto legale della decisione e non richiede una specifica motivazione del giudice; in particolare, la sua esclusione nei certificati rilasciati su richiesta dell'interessato, del datore di lavoro e della pubblica amministrazione è conseguenza prevista dalla legge.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    particolare tenuità del fatto

    Il provvedimento di definizione del giudizio per particolare tenuità del fatto deve essere iscritto nel casellario giudiziale, ma non va menzionato nei certificati rilasciati a richiesta dell'interessato, del datore di lavoro o della pubblica amministrazione; la non menzione opera come conseguenza legale, senza spazio per valutazioni discrezionali del giudice.

  • art. 131-bis cod. pen.

    non ne deve essere fatta menzione nei certificati rilasciati a richiesta dell'interessato, del datore di lavoro e della pubblica amministrazione

    La Corte richiama il principio per cui l'esclusione della menzione nei certificati è prevista ope legis e non necessita di una motivazione specifica nel provvedimento giudiziale.

Massime di principio

  • Quando la legge collega automaticamente alla decisione un determinato effetto accessorio, il giudice non dispone di margini discrezionali e non è tenuto a motivare specificamente su tale effetto.
  • La mancata menzione di un provvedimento nei certificati del casellario, nei casi espressamente previsti dalla legge, costituisce effetto legale e non un beneficio da concedere con valutazione discrezionale.
  • Un motivo di ricorso che contesti la mancata concessione della non menzione, quando questa sia prevista ope legis, è manifestamente infondato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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