Ordinanza n. 1385/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio - Roma, Sez. II bis, n. 24086/2025, oggetto di appello con domanda cautelare incidentale
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa ricorrente)
Prevale il privato
La controversia
La società privata ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio, Roma, Sez. II bis, n. 24086/2025, chiedendone la riforma e, in via incidentale, la sospensione dell'efficacia. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificati i motivi di merito dell'appello né l'atto amministrativo originariamente contestato. Roma Capitale si è costituita e ha depositato memoria difensiva; le società controinteressate non si sono costituite.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso, nelle more della discussione del merito, l'esecutività della sentenza appellata, al fine di mantenere la res adhuc integra. Ha fissato per la discussione del merito dell'appello l'udienza pubblica del 10 novembre 2026. La decisione cautelare è stata adottata ritenendo sussistenti i presupposti richiamati dall'art. 62 c.p.a.; il testo non esplicita una distinta valutazione analitica del fumus boni iuris e del periculum in mora. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Norma richiamata in relazione alla domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata in appello.
Il Consiglio di Stato richiama la sussistenza dei presupposti per accogliere l'appello cautelare e sospendere l'esecutività della sentenza appellata.
Massime di principio
- In sede di appello cautelare, il giudice può sospendere l'esecutività della sentenza impugnata quando ritenga sussistenti i presupposti cautelari previsti dalla legge, anche al fine di mantenere integra la situazione controversa fino alla decisione di merito.
- L'accoglimento della domanda cautelare in appello può comportare la sospensione dell'esecutività della sentenza appellata esclusivamente nelle more della discussione e della decisione sul merito dell'impugnazione, senza definire quest'ultima.
- Quando la misura cautelare è concessa per preservare l'integrità della res adhuc integra, il giudice può fissare contestualmente l'udienza pubblica per la trattazione del merito dell'appello.
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