Cassazione Civile, Sentenza n. 13468/2020 del 02/07/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (cessionario)
La controversia
La società ricorrente, incorporante la società che aveva promosso il giudizio, aveva acquistato dal fallimento di una società in nome collettivo e da tre dei quattro soci illimitatamente responsabili dichiarati falliti un credito IRES formatosi durante il maxiperiodo fallimentare per ritenute d’acconto sugli interessi attivi, liquidato nella dichiarazione finale dei redditi relativa al 2009. Aveva chiesto il rimborso e impugnato il silenzio-rifiuto. La Commissione tributaria provinciale di Milano aveva accolto il ricorso; la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza depositata il 2 dicembre 2016, aveva accolto l’appello dell’Ufficio, valorizzando iscrizioni a ruolo del 2014 relative ad altre annualità e ritenendo ostativa la regola dell’art. 56, comma 2, L. Fall. La ricorrente ha proposto quattro motivi: (1) violazione degli artt. 115 c.p.c., 1243 e 2697 c.c. e dell’art. 38 del d.P.R. n. 602/1973, contestando che fosse stata dimostrata l’esistenza dei controcrediti compensabili; (2) vizio di motivazione, per omesso esame dei fatti discussi e mancata prova delle iscrizioni a ruolo; (3) violazione degli artt. 1243 e 2697 c.c., degli artt. 56 e 106 L. Fall. e dell’art. 38 del d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che l’art. 56, comma 2, L. Fall. riguarda il debitore del fallimento che acquista crediti di terzi verso il fallito per opporli in compensazione, non il cessionario di un credito della massa che chiede il rimborso all’Erario; (4) violazione dell’art. 15 del d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 92 c.p.c. in tema di compensazione delle spese, deducendo che essa richiede gravi ed eccezionali ragioni motivate.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo: il primo sollecitava una nuova valutazione delle risultanze probatorie e dell’accertamento di fatto, non una censura di interpretazione o applicazione della legge; il secondo non individuava in modo adeguato i fatti storici omessi, il momento della loro discussione e la loro decisività, risolvendosi anch’esso in una richiesta di rivalutazione del merito. Ha accolto il terzo motivo, chiarendo che l’art. 56, comma 2, L. Fall. disciplina l’acquisto, da parte del debitore del fallimento, di crediti di terzi verso il fallito, allo scopo di opporli in compensazione alla curatela, e non si applica al cessionario di un credito IRES della massa maturato durante la procedura, che agisce per ottenerne il rimborso. Il cessionario subentra nella posizione del fallimento e può subire l’opposizione dei controcrediti sorti nei confronti del cedente nel medesimo periodo, secondo l’art. 56, comma 1, L. Fall.; spetta al giudice di rinvio accertare i presupposti della compensazione prevista da tale disposizione. Il quarto motivo sulle spese è stato dichiarato assorbito. La sentenza della CTR della Lombardia è stata cassata con rinvio alla stessa Commissione in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Ne consegue che parte ricorrente, in quanto cessionario di un credito della massa, subentra nella stessa posizione del fallimento cedente e possono essergli opposti eventuali controcrediti sorti nei confronti del cedente nel medesimo periodo a termini della L. Fall., art. 56, comma 1.
Il cessionario del credito della massa subentra nella posizione del fallimento cedente; gli possono quindi essere opposti i controcrediti sorti nei confronti del cedente nel periodo rilevante, purché ricorrano i presupposti della compensazione fallimentare.
Detta norma si applica a colui che acquisti crediti (non scaduti) di terzi nei confronti del fallito, acquisti che avvengano nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento o successivamente alla stessa dichiarazione, ai fine di opporli in compensazione al curatore che invochi maggiori crediti nei suoi confronti.
La disposizione impedisce al debitore della procedura di acquistare, nel periodo indicato, crediti di terzi verso il fallito per opporli in compensazione alla curatela. Non riguarda il cessionario che acquista un credito della massa e ne chiede il rimborso all’Erario.
Il quarto motivo, stante l’accoglimento del terzo motivo, è assorbito, in quanto riguardante un capo della sentenza (le spese processuali), accessorio del capo principale che cade per effetto dell’art. 336 c.p.c..
La caducazione del capo principale della sentenza comporta l’assorbimento del motivo relativo al capo accessorio sulle spese processuali.
Massime di principio
- Il divieto di compensazione previsto dall’art. 56, comma 2, L. Fall. riguarda il debitore della procedura che acquista da terzi crediti verso il fallito, nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento o successivamente, per opporli in compensazione alla curatela; non si estende al cessionario di un credito della massa che ne chieda il rimborso al debitore della massa.
- Il cessionario di un credito IRES maturato durante la procedura fallimentare subentra nella posizione del fallimento cedente. Nei suoi confronti possono essere opposti, ai sensi dell’art. 56, comma 1, L. Fall., i controcrediti sorti verso il cedente nel periodo rilevante, previo accertamento dei presupposti della compensazione.
- La censura di violazione o falsa applicazione di legge non consente di contestare la ricostruzione delle risultanze probatorie e l’accertamento della fattispecie concreta compiuti dal giudice di merito, quando la doglianza richiede una nuova valutazione dei fatti.
- Per denunciare in cassazione l’omesso esame di un fatto storico occorre individuarlo, indicare gli elementi testuali o extratestuali che ne dimostrano l’esistenza, precisare quando sia stato discusso tra le parti e spiegare perché il suo esame avrebbe potuto determinare un esito diverso.
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