Cassazione Penale, Ordinanza n. 26791/2025 del 22/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Milano che l'aveva condannata per ricettazione, deducendo due motivi di ricorso che, secondo la Corte di cassazione, riproponevano pedissequamente censure già formulate in appello. La difesa sosteneva, in particolare, la versione del rinvenimento della refurtiva durante una passeggiata nel bosco; inoltre contestava l'esclusione della circostanza attenuante prevista per il fatto di particolare tenuità in relazione al reato contestato, anche alla luce del valore del compendio ricettato e dei precedenti dell'imputata. La Corte ha ritenuto i motivi già affrontati in appello con motivazione congrua, senza contraddizioni o manifeste illogicità, e ha reputato manifestamente infondata la tesi difensiva sul ritrovamento casuale della refurtiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero meramente ripetitivi rispetto all'appello e comunque manifestamente infondati, confermando la correttezza della motivazione della Corte territoriale sia sulla ricostruzione del fatto sia sull'esclusione dell'attenuante correlata al modesto valore del bene ricettato. Alla ricorrente sono state inoltre applicate le spese processuali e la sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato per escludere l'attenuante del fatto di particolare tenuità, ritenuta non applicabile in base al valore del compendio ricettato e al profilo criminologico dell'imputata, desunto dai precedenti.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riprodurre, senza reali argomentazioni nuove, censure già proposte in appello e già esaminate con motivazione immune da contraddizioni o manifesta illogicità.
- La tesi difensiva del rinvenimento casuale della cosa di provenienza illecita deve essere supportata da elementi concreti e credibili; in mancanza, può essere ritenuta manifestamente infondata.
- L'esclusione della circostanza attenuante collegata al fatto di minore gravità o tenuità può fondarsi, oltre che sul valore del bene, anche sul profilo criminologico dell'imputato risultante dai precedenti.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle ammende.
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