Cassazione Penale, Sentenza n. 10453/2024 del 12/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del 07/09/2023 che aveva dichiarato inammissibile l'atto di appello contro la sentenza del Tribunale di Milano del 16/05/2023 che aveva condannato l'imputato per il reato di cui all'art.497-bis c.p.; l'inammissibilità era stata motivata dalla mancata produzione, con l'atto di impugnazione, della dichiarazione o dell'elezione di domicilio prevista dall'art.581, comma 1-ter c.p.p. (norma introdotta dalla riforma Cartabia). Il ricorrente contestava la violazione di legge e la manifesta incostituzionalità dell'art.581, comma 1-ter, con riferimento agli artt.3, 24, 27, 111 Cost., sostenendo che l'onere formale azzera la funzione costituzionale della facoltà d'impugnazione e che l'appello non dovrebbe essere ostacolato da requisiti formali, anche alla luce dell'art.571 c.p.p. che riconosce l'impugnazione da parte del difensore.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo manifestamente infondato. Ha confermato la legittimità costituzionale e la ragionevolezza dell'art.581, comma 1-ter c.p.p., richiamando la legge delega (art.1, comma 13, lett. a) L.27/09/2021, n.134) e il d.lgs. n.150/2022. La Corte ha interpretato la norma nel senso che, anche se in precedenza era stata effettuata una dichiarazione/elezione di domicilio, il soggetto che propone impugnazione deve comunque depositarne una nuova per il grado di appello, perché la novella ha eliminato la validità "illimitata" della dichiarazione precedente (modifica di art.164 c.p.p.). La disposizione è stata ritenuta finalizzata a garantire la certezza della conoscenza del processo da parte dell'imputato, alla rapida notifica del decreto di citazione a giudizio e alla regolare celebrazione del giudizio di appello; il sacrificio formale richiesto non è sproporzionato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
La disposizione, introdotta dal d.lgs. n.150/2022 in attuazione della legge delega, richiede a pena di inammissibilità che con l'atto di impugnazione sia depositata la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione; la Corte interpreta questo onere come riferito specificamente al grado di impugnazione e non assolto da una precedente dichiarazione.
art. 1, comma 13, lett. a) legge delega 27/09/2021, n.134
fermo restando il criterio di cui al comma 7, lettera h), dettato per il processo in assenza, prevedere che con l'atto di impugnazione, a pena di inammissibilità, sia depositata dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione
Fonte primaria della delega al legislatore per introdurre l'onere formale; giustifica la modifica normativa volta a garantire la conoscenza del processo di appello.
Atto esecutivo della legge delega che ha introdotto il comma 1-ter dell'art.581 c.p.p.; la Relazione illustrativa conferma la finalità di legare l'ammissibilità dell'impugnazione al deposito della dichiarazione/elezione di domicilio.
"In casa di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti \'e eseguita esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'articolo 581, commi 1 ter e 1 quater"
Si coordina con l'art.581 al fine di stabilire che la notificazione dell'atto introduttivo del grado di impugnazione deve avvenire presso il domicilio dichiarato o eletto, rafforzando la funzione pratica dell'onere formale.
"La determinazione del domicilio dichiarato o eletto \'e valida per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio... nonché del decreto penale, salvo quanto previsto dall'articolo 156, comma 1."
La riformulazione della rubrica e del contenuto implica che la precedente validità "illimitata" della dichiarazione/elezione di domicilio per tutti gli stati e gradi del procedimento non sussiste più; porta a ritenere necessario un nuovo deposito per il diverso grado di giudizio.
Norma che consente l'impugnazione da parte del difensore; nella controversia il difensore ha esercitato il diritto ma la Corte ha ritenuto che l'onere formale dell'art.581 non lo annulli bensì ne costituisca un limite ragionevole.
Norma sostanziale che disciplina il reato per il quale l'imputato era stato condannato in primo grado; il procedimento in appello riguardava tale condanna.
artt. 3, 24, 27, 111 Cost.
Articoli della Costituzione invocati dal ricorrente per censurare la norma sotto il profilo di uguaglianza, diritto di difesa e garanzia del processo; la Corte ha ritenuto che l'onere formale non violi tali principi perché giustificato dalla ragionevole esigenza di certezza della conoscenza del processo e di regolare svolgimento dell'impugnazione.
art.14, par.5 Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici; art.2 Protocollo n.7 CEDU
Norme internazionali citate a favore del diritto al riesame; la Corte ha comunque rilevato che l'assetto normativo nazionale non nega il doppio grado in senso sostanziale e che i limiti procedurali introdotti possono ritenersi compatibili.
Massime di principio
- La mancata deposizione, con l'atto di impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio prevista dall'art.581, comma 1-ter c.p.p. comporta inammissibilità dell'impugnazione; la regola vale anche se in precedenza era stata effettuata una dichiarazione/elezione, salvo che l'imputato sia detenuto.
- La norma ha finalità di garantire la certezza della conoscenza del giudizio di appello e di agevolare la tempestiva notifica degli atti introduttivi del grado di impugnazione; tale finalità giustifica, secondo la Corte, l'onere formale richiesto e la sua compatibilità costituzionale.
- Chi intende proporre appello dovrebbe sempre allegare espressamente la dichiarazione o l'elezione di domicilio per il grado di appello e non confidare su dichiarazioni depositate in precedenti gradi processuali.
- L'eccezione di incostituzionalità dell'onere formale trova difficilmente accoglimento salvo che non si dimostri un'onerosità o un'arbitrarietà manifestamente sproporzionata; i ricorsi che puntano solo su astratti profili di diritti fondamentali sono generalmente considerati manifestamente infondati.
- Se l'imputato è detenuto al momento della notifica dell'atto introduttivo, l'onere di deposito della dichiarazione/elezione di domicilio non trova applicazione nella stessa modalità, essendo la notifica eseguita a mani proprie; pertanto verificare la propria posizione detentiva al momento delle notifiche può essere determinante.
- Prassi consigliata: al momento di proporre impugnazione, depositare una nuova e chiara dichiarazione o elezione di domicilio, conservare la prova del deposito e, se si ritiene di contestare la norma, argomentare la lesività concreta e non solo astratta dei diritti costituzionali.
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