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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11354/2026 del 26/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto un unico motivo denunciando violazione di legge in relazione agli artt. 629 c.p. e agli artt. 192, 627, comma 3, c.p.p. e vizio di motivazione per travisamento della prova. In sostanza si è censurata la valutazione della testimonianza della persona offesa (Mariacarla Tora), ritenuta dal ricorrente intrinsecamente inattendibile in ragione della collocazione cronologica delle dichiarazioni, della mancata spontaneità della denuncia (sarebbe intervenuta solo dopo la contestazione della titolare della sala scommesse), di precedenti dichiarazioni favorevoli rese in altro procedimento e di elementi di riscontro (testimonianze della titolare del centro, di Vignone e di altri) che avrebbero invece indicato un possibile accordo o spiegazioni alternative ai fatti contestati. Il ricorrente lamentava altresì che la Corte di appello avesse dato una risposta meramente apparente ai rilievi formulati con la pronuncia n. 16990/24 della Cassazione, non colmando le carenze motivazionali segnalate.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che la Corte di appello, in sede di giudizio di rinvio, abbia effettuato una analitica e motivata rivalutazione degli elementi probatori e abbia affrontato i punti critici evidenziati dalla pronuncia rescindente (n.16990/24), spiegando la coerenza e la spontaneità del racconto della persona offesa, la collocazione temporale delle minacce (11/05/2014), la credibilità del testimone Vignone e la compatibilità delle dichiarazioni di difesa (es. testimonianza di Bartolomeo Nero). Per tali ragioni è stata confermata la condanna di Nevio Orso per il reato di estorsione (art. 629 c.p.) alla pena di 5 anni di reclusione e 2.000 euro di multa, nonché il rigetto del ricorso. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a rifondere alla parte civile Mariacarla Tora le spese di rappresentanza e difesa per questo grado di giudizio, liquidate in euro 3.000 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 629 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato di estorsione; la Corte ha ritenuto provata l'estorsione mediante minacce finalizzate a costringere la vittima ad effettuare giocate e versare somme per conto dell'imputato fino a circa €4.500.

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato nel capo di imputazione insieme all'art. 629 c.p.; riferito alla disciplina del concorso di persone o di reati nella fattispecie applicata.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato nel ricorso in relazione alla valutazione delle dichiarazioni testimoniali; dalla sentenza emerge che la Corte di appello ha ritenuto conforme alle regole di valutazione probatoria l'esame e la valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa.

  • art. 627, comma 3, cod. proc. pen.

    Invocato dal ricorrente come parametro procedurale della valutazione probatoria in sede di appello; la Corte ha invece ritenuto che la pronuncia di rinvio abbia fornito la necessaria disamina e spiegazione degli snodi critici indicati.

  • Sentenza n. 16990/24 (Corte di Cassazione)

    Pronuncia rescindente che aveva annullato una precedente decisione di appello per carenza/illogicità della motivazione sulla valutazione della persona offesa; nella presente vicenda la Corte di appello è stata ritenuta aver adeguatamente risposto ai rilievi di quella pronuncia mediante una analitica rivalutazione delle emergenze probatorie.

Massime di principio

  • La Corte di appello, anche in sede di rinvio da Cassazione, deve compiere una rivalutazione analitica degli elementi probatori e rispondere puntualmente ai rilievi di motivazione indicati dalla pronuncia rescindente; una motivazione che spieghi la coerenza, la spontaneità e gli elementi di riscontro può sanare precedenti censure.
  • La discrepanza temporale o il fatto che la vittima abbia denunciato dopo essere stata contestata non è da sé sufficiente a escludere l'attendibilità: rilevano la coerenza complessiva del racconto, l'esistenza di elementi di riscontro e le spiegazioni plausibili fornite dal giudice sulla dinamica dei fatti.
  • Dichiarazioni favorevoli rese in altra sede dalla presunta vittima non escludono automaticamente la sua credibilità se esistono spiegazioni coerenti (es. rapporti evolutivi tra le parti, dichiarazioni rese in sede difensiva in epoca coeva); il giudice deve valutare contesto e tempistica.
  • La presenza di testimoni a discarico non annulla automaticamente la testimonianza accusatoria: il loro valore probatorio va valutato nella sua compatibilità logica con gli altri elementi (orari, distanze, modalità di spostamento, spontaneità delle dichiarazioni).
  • Il giudice di legittimità verifica se il giudice di merito ha dato adeguata, non contraddittoria e non illogica motivazione circa l'attendibilità delle prove; l'assenza di una motivazione congrua può determinare l'annullamento dell'atto e il rinvio.
  • In caso di dubbi sull'esistenza di rapporti di parentela o interesse dei testi, il giudice deve chiarire la reale natura dei rapporti e ponderarne l'incidenza sull'attendibilità, motivando le ragioni per cui ritiene attendibile o meno la testimonianza.

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