Cassazione Penale, Sentenza n. 11558/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile perché, in data 26/01/2026, il ricorrente ha rinunciato al ricorso tramite procuratore speciale. Conseguentemente la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende. La decisione è stata pronunciata dalla Terza Sezione Penale della Corte Suprema di Cassazione il 03/02/2026.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 27/08/2025 che aveva confermato gli arresti domiciliari a suo carico per il reato previsto dall'art. 73, commi 1 e 4, D.P.R. 309/1990, articolando tre motivi: 1) vizio di motivazione e violazione di legge circa i "gravi indizi di colpevolezza"; 2) inesistenza delle esigenze cautelari ai sensi dell'art. 274, lett. c) c.p.p., per mancata esplicitazione di elementi relativi alla possibilità di future condotte reiterative; 3) violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza della misura cautelare.
Norme richiamate
art. 73, commi 1 e 4, D.P.R. 309/1990
Norma sostanziale che disciplina i reati in materia di stupefacenti; nell'ordinanza era la fattispecie penalmente contestata e giustificativa della misura cautelare adottata.
art. 274, lettera c) cod. proc. pen.
Criterio per la valutazione delle esigenze cautelari: la lett. c) riguarda la necessità di impedire la reiterazione del reato; il ricorrente contestava l'assenza di motivazione su elementi concreti che potessero far ritenere il pericolo di reiterazione.
Rinuncia al ricorso
Nel processo in Cassazione la rinuncia manifestata dal ricorrente (anche per mezzo di procuratore speciale) comporta l'inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato tale principio come causa di improcedibilità.
Massime di principio
- La rinuncia espressa al ricorso, anche tramite procuratore speciale, determina l'inammissibilità e impedisce alla Corte di entrare nel merito, con conseguente condanna alle spese e possibile sanzione pecuniaria (Cassa delle ammende).
- Quando si impugna una misura cautelare per violazione dei "gravi indizi di colpevolezza", il ricorso deve contestare con precisione le ragioni della valutazione probatoria e indicare profili specifici di errore nella motivazione.
- Se si contesta la sussistenza delle esigenze cautelari ai sensi dell'art. 274, lett. c), è necessario che il giudice espliciti elementi concreti sul rischio di reiterazione: il difensore deve chiedere ed evidenziare fatti o circostanze che rendano improbabile tale rischio.
- La doglianza sul principio di proporzionalità richiede un confronto motivato tra la gravità del fatto, la situazione personale dell'indagato e le misure alternative; va dimostrato perché misure meno afflittive siano adeguate.
- Per preservare la possibilità di impugnazione in Cassazione, il ricorrente non dovrebbe rinunciare al ricorso salvo valutazione strategica, poiché la rinuncia preclude l'esame di eventuali violazioni procedurali o di diritto.
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