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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11558/2026 del 26/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile perché, in data 26/01/2026, il ricorrente ha rinunciato al ricorso tramite procuratore speciale. Conseguentemente la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende. La decisione è stata pronunciata dalla Terza Sezione Penale della Corte Suprema di Cassazione il 03/02/2026.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 27/08/2025 che aveva confermato gli arresti domiciliari a suo carico per il reato previsto dall'art. 73, commi 1 e 4, D.P.R. 309/1990, articolando tre motivi: 1) vizio di motivazione e violazione di legge circa i "gravi indizi di colpevolezza"; 2) inesistenza delle esigenze cautelari ai sensi dell'art. 274, lett. c) c.p.p., per mancata esplicitazione di elementi relativi alla possibilità di future condotte reiterative; 3) violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza della misura cautelare.

Norme richiamate

  • D.P.R. 309/1990

    art. 73, commi 1 e 4, D.P.R. 309/1990

    Norma sostanziale che disciplina i reati in materia di stupefacenti; nell'ordinanza era la fattispecie penalmente contestata e giustificativa della misura cautelare adottata.

  • Codice di procedura penale

    art. 274, lettera c) cod. proc. pen.

    Criterio per la valutazione delle esigenze cautelari: la lett. c) riguarda la necessità di impedire la reiterazione del reato; il ricorrente contestava l'assenza di motivazione su elementi concreti che potessero far ritenere il pericolo di reiterazione.

  • Rinuncia al ricorso

    Nel processo in Cassazione la rinuncia manifestata dal ricorrente (anche per mezzo di procuratore speciale) comporta l'inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato tale principio come causa di improcedibilità.

Massime di principio

  • La rinuncia espressa al ricorso, anche tramite procuratore speciale, determina l'inammissibilità e impedisce alla Corte di entrare nel merito, con conseguente condanna alle spese e possibile sanzione pecuniaria (Cassa delle ammende).
  • Quando si impugna una misura cautelare per violazione dei "gravi indizi di colpevolezza", il ricorso deve contestare con precisione le ragioni della valutazione probatoria e indicare profili specifici di errore nella motivazione.
  • Se si contesta la sussistenza delle esigenze cautelari ai sensi dell'art. 274, lett. c), è necessario che il giudice espliciti elementi concreti sul rischio di reiterazione: il difensore deve chiedere ed evidenziare fatti o circostanze che rendano improbabile tale rischio.
  • La doglianza sul principio di proporzionalità richiede un confronto motivato tra la gravità del fatto, la situazione personale dell'indagato e le misure alternative; va dimostrato perché misure meno afflittive siano adeguate.
  • Per preservare la possibilità di impugnazione in Cassazione, il ricorrente non dovrebbe rinunciare al ricorso salvo valutazione strategica, poiché la rinuncia preclude l'esame di eventuali violazioni procedurali o di diritto.

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