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Sentenza

Sentenza n. 5980/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 8419/2024

Giustizia amministrativa202601738

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Ministero all’obbligo, stabilito dalla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 8419/2024, di riconoscere il beneficio annuo di € 500 tramite la carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2021/2022

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

Il docente ha proposto ricorso per l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 8419/2024, che aveva condannato il Ministero a riconoscergli il beneficio di € 500 annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, con le modalità previste per i docenti di ruolo, in relazione al servizio a tempo determinato prestato negli anni scolastici 2019/2020 e 2021/2022. La sentenza, notificata al Ministero il 17 novembre 2025, non era stata impugnata, come attestato dalla certificazione di cancelleria del 18 febbraio 2026. Dedotta la persistente inerzia ministeriale, il ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’inottemperanza, un termine per adempiere, la nomina di un commissario ad acta, l’applicazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e la rifusione delle spese.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, accertando la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 c.p.a., in ragione della mancata impugnazione del titolo e dell’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di eseguire integralmente il giudicato, pagando le spettanze dovute entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza di ottemperanza, se anteriore. Per l’ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della DGOSV, o un funzionario da lui delegato con adeguate competenze tecniche. Ha inoltre disposto, a favore del ricorrente, una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino al soddisfo o, al più tardi, alla scadenza del termine assegnato per adempiere; decorso tale termine, spetta all’interessato attivarsi per l’insediamento del commissario. Il compenso del commissario sarà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale; la parcella deve essere presentata nei termini di legge, decorrenti dal compimento dell’ultimo atto esecutivo. Il commissario deve depositare atti e documenti tramite PAT secondo le modalità indicate in motivazione. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in € 800,00 oltre accessori e contributo unificato se versato, con distrazione al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Rilevato che alla luce della documentazione versata in atti sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., avuto segnatamente riguardo alla mancata impugnazione della sentenza, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997;

    Il ricorso per ottemperanza è fondato quando il titolo esecutivo non è stato impugnato e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione delle obbligazioni pecuniarie delle amministrazioni.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Rilevato che alla luce della documentazione versata in atti sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., avuto segnatamente riguardo alla mancata impugnazione della sentenza, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997;

    Il decorso infruttuoso del termine previsto dalla disposizione, insieme alla definitività del titolo, consente di procedere in ottemperanza contro l’amministrazione inadempiente.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    di dover altresì disporre, a carico dell’Amministrazione resistente e a favore della ricorrente, come richiesto, il pagamento della penalità di mora di cui all’articolo 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella presente sentenza di ottemperanza e fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, sino alla data di scadenza del termine concesso all’Amministrazione per adempiere (dovendosi ritenere, a tal punto, onere della parte interessata attivarsi per l’insediamento del Commissario ad acta);

    La penalità di mora può essere determinata, nel caso concreto, in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute e decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino al soddisfo oppure, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato all’amministrazione.

  • art. 71 d.P.R. n. 115/2002

    tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 115/2002, con l’ulteriore precisazione che il dies a quo per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull'attività svolta, bensì con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della presente sentenza;

    Il termine per presentare la parcella del commissario ad acta decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione, non dal deposito della relazione sull’attività svolta.

Massime di principio

  • L’ottemperanza è esperibile contro l’amministrazione che non abbia eseguito un titolo giudiziale non impugnato, una volta inutilmente decorso il termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.
  • In sede di ottemperanza il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per l’esecuzione e nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere quantificata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute e decorrere dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino al soddisfo o alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
  • Il termine per la presentazione della parcella del commissario ad acta decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione e non dal deposito della relazione sull’attività svolta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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