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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34194/2022 del 15/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il difensore dell'imputato ha impugnato la conferma della condanna per tre tentate rapine e due rapine (rispettivamente del 2 e 28 aprile 2020 e tentata rapina del 5 maggio 2020) lamentando che l'arresto avvenuto il 5 maggio aveva enfatizzato la ricostruzione relativa alle rapine precedenti. Si censurava l'identificazione del reo: si osservava che Bigretti aveva lavorato nei pressi della farmacia (quindi conosceva i luoghi), che nelle varie rapine erano state usate armi differenti, che la tipologia di abbigliamento non era identica (compreso il copricapo), che l'ingresso dalla stessa porta laterale non era un dato esclusivo del presunto autore ma comune a molti clienti, che il modo di tenere l'arma non era carattere personale esclusivo, e che un teste non aveva riferito la caratteristica del "naso pronunciato". Tutto ciò, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto creare ragionevole dubbio quantomeno in relazione alla rapina del 2 aprile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno ritenuto che si trattasse di una "doppia conforme" (conferma di segno uguale da primo a secondo grado) e che la difesa in Cassazione cercasse una rivalutazione del materiale probatorio già esaminato nei gradi precedenti. La Corte ha ritenuto che l'appello avesse valutato lo stesso materiale probatorio e che la motivazione d'appello avesse spiegato puntualmente le ragioni della conferma, richiamando elementi convergenti (uso dello stesso coltello nella tentata rapina e nella rapina del 28 aprile, l'espressione "solito" nella terza rapina, l'avvicinarsi diretto alla cassa nelle seconde e terze rapine, visione dei DVD da parte di più soggetti che concordavano sull'identità). Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., alla somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alla somma a favore della Cassa delle ammende. La Corte l'ha applicata dopo avere dichiarato inammissibile il ricorso.

  • principio della doppia conforme (giurisprudenza della Cassazione)

    Sez. 4, n. 19/10/2009, Buraschi, Rv. 243636; Sez. 1, n. 24667 del 15/6/2007, Musumeci, Rv. 237207; Sez. 2, n. 5223 del 24/1/2007, Medina, Rv 236130; Sez. 4, n. 5615 del 13/11/2013, Nicoli, Rv. 258432

    Regola giurisprudenziale secondo cui, quando primo e secondo grado convergono nella medesima decisione ("doppia conforme"), la Cassazione può sindacare il travisamento della prova solo se il giudice d'appello ha introdotto atti o valutazioni probatorie non esaminate dal primo giudice; in mancanza la contestazione diventa una non ammessa rivalutazione del merito.

Massime di principio

  • La "doppia conforme" limita l'intervento della Cassazione: se giudici di primo e secondo grado hanno valutato lo stesso materiale e sono giunti alla stessa conclusione, in Cassazione non è ammessa una generica rivalutazione delle prove; per essere ammissibile occorre dimostrare che il giudice d'appello ha introdotto nuovi atti o valutazioni non esaminate dal primo grado.
  • Discrepanze di dettaglio (diverso copricapo, piccole differenze nello stile o nell'arma) non sono automaticamente risolutive se il quadro indiziario complessivo appare coerente e convergente (elementi comuni come strumenti usati, comportamenti, frasi attribuite al reo, modalità di accesso alla cassa, visione di video concordanti possono sostenere l'identificazione).
  • L'arresto o la prova acquisita in un evento successivo non annulla automaticamente le conclusioni relative a fatti precedenti se l'identificazione del responsabile è supportata da più elementi autonomi e concordanti.
  • In sede di impugnazione, le doglianze devono essere specifiche e mirate: l'atto di ricorso in Cassazione che si limita a richiedere una diversa valutazione delle stesse prove è in genere inammissibile.
  • Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile per i motivi di cui all'art. 616 c.p.p., la parte privata può essere condannata non solo alle spese processuali ma anche a una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende se sono ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

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