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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25062/2026 del 03/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Napoli che, in sede di concordato ex art. 599-bis c.p.p., aveva riformato la decisione di primo grado del GUP del Tribunale di Torre Annunziata, riconoscendo la continuazione tra i reati di estorsione e calunnia e rideterminando la pena. Il ricorso deduceva vizio di motivazione in relazione all'aumento di pena applicato per la continuazione del reato di calunnia rispetto al più grave delitto di estorsione, contestando quindi la quantificazione del trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su censure non proponibili in cassazione avverso una sentenza emessa a seguito di concordato in appello, quando le doglianze riguardano vizi della determinazione della pena che non ne determinino l'illegalità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ritenendo sussistenti profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    richiamato come base del concordato in appello, istituto di natura consensuale e deflattiva; nel suo ambito non sono deducibili in cassazione i vizi della pena che non ne comportino l'illegalità.

  • art. 616 c.p.p.

    richiamato per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 186 Cost. 13 giugno 2000, n. 186

    richiamata per la valutazione dei profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e quindi per la condanna alla sanzione pecuniaria processuale.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza resa a seguito di concordato in appello non sono deducibili con ricorso per cassazione i vizi che attengono alla mera determinazione della pena, salvo che la pena sia illegalmente determinata.
  • La natura consensuale e la funzione deflattiva del concordato in appello limitano l'ambito del sindacato di legittimità sulle censure relative al trattamento sanzionatorio.
  • Quando il ricorso per cassazione è inammissibile per motivi non consentiti, il ricorrente è tenuto alle spese processuali e, se ricorrono profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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