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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13000/2024 del 28/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 18/10/2023 che convalidava l'arresto e disponeva la custodia cautelare in carcere per tentata rapina impropria in concorso. Il ricorrente deduceva violazione del diritto di difesa per mancata traduzione in lingua inglese degli atti fondamentali (informazioni ex art.386 c.p.p., imputazioni, richieste del P.M., ordinanza di convalida), pur avendo disponibilmente un interprete in sede di interrogatorio e dichiarando di conoscere l'inglese (lingua ufficiale del Gambia). Contestava altresi la motivazione del G.i.p. che aveva ritenuto che il Manne conoscesse l'italiano.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo il motivo manifestamente infondato. Ha osservato che l'indagato fu assistito da un interprete durante l'interrogatorio (fase in cui l'accusa viene formulata secondo art.143 c.p.p.) e che l'accertamento della conoscenza della lingua italiana è valutazione di merito spettante al giudice di merito. Il G.i.p. aveva motivato adeguatamente la conoscenza dell'italiano da parte del ricorrente (soggiorno in Italia di circa 10 anni, dichiarazioni della coindagata, comportamento e risposte del ricorrente nell'interrogatorio, assenza di segnalazioni da parte degli agenti). Sono respinte le censure relative alla mancata traduzione e alla presunta contraddittorieta della motivazione. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende ex art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen.

    rimessa alla censura in cassazione del ricorrente

    norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; qui citata quale parametro formale delle censure dedotte

  • art. 143 cod. proc. pen.

    disciplina la formulazione dell'accusa in modo chiaro e comprensibile

    la Corte ricorda che la formulazione dell'accusa avviene tramite l'interrogatorio in cui l'interprete garantisce la comprensione prevista dall'art.143

  • art. 143-bis cod. proc. pen.

    riguarda le garanzie informative per l'indagato non italofono

    collegata al diritto alla comprensione delle informazioni, ma la valutazione sulla conoscenza dell'italiano resta accertamento di fatto del giudice di merito

  • art. 386 cod. proc. pen.

    regole sull'interrogatorio e le informazioni rese all'indagato

    le informazioni previste sono quelle comunicate nell'interrogatorio; la presenza dell'interprete garantisce la loro trasmissione nella lingua comprensibile

  • art. 392 cod. proc. pen.

    riguarda la convalida dell'arresto

    implicata nel procedimento di convalida e nella necessità che l'accusa sia comprensibile all'indagato

  • d.lgs. 4 marzo 2014 n. 32 (attuazione Direttiva 2010/64/UE)

    attuazione della direttiva sul diritto alla traduzione e all'interpretazione nei processi penali

    anche dopo l'attuazione della direttiva, l'accertamento della conoscenza dell'italiano resta indagine di fatto del giudice, non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivato

  • art. 65 cod. proc. pen.

    forme dell'interrogatorio

    richiamato per sottolineare che l'accusa viene contestata nell'interrogatorio e la sua comprensione è garantita dall'interprete

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    prevede condanna per spese e ammenda in caso di inammissibilita' del ricorso

    utilizzata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma a titolo di cassa delle ammende

Massime di principio

  • La valutazione sulla conoscenza della lingua italiana da parte dell'indagato e' un accertamento di fatto spettante al giudice di merito; la Cassazione non lo rivede se la motivazione e' corretta ed esaustiva.
  • La presenza di un interprete in sede di interrogatorio assicura la formulazione e la comprensione dell'accusa (art.143 c.p.p.); cio' puo' rendere non necessaria la traduzione in lingua straniera di tutti gli atti, se il giudice accerta la comprensione dell'italiano.
  • La mancata traduzione automatica di ogni atto processuale non implica di per se' violazione delle garanzie difensive; il ricorrente deve dimostrare concretamente l'incapacita' di comprendere l'italiano o indicare quali atti specifici non comprendeva e perche'.
  • Documentare in sede di merito eventuali difficolta' linguistiche (segnalazioni della polizia giudiziaria, richieste formali di traduzione, dichiarazioni rese in atti) e chiedere espressamente che il giudice accerti la necessita' di traduzioni e/o interprete in tutte le fasi e per gli atti essenziali e' la prassi consigliata per tutelare il diritto di difesa.
  • La nomina di un difensore di fiducia o l'elezione di domicilio presso il difensore non elimina automaticamente il diritto alla traduzione degli atti nei casi in cui il giudice ritenga che l'indagato non comprenda l'italiano; la giurisprudenza richiede una valutazione caso per caso.

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