Cassazione Penale, Sentenza n. 15925/2025 del 24/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Due motivi: (1) censura del giudizio sulla gravità indiziaria sostenendo che il Tribunale ha valorizzato dichiarazioni di collaboranti che il GIP aveva ritenuto insufficienti a provare l'intraneità mafiosa, e in particolare avrebbe dato rilievo a nuove dichiarazioni di Privitera Salvatore Sam senza adeguato scrutinio della sua attendibilità soggettiva e intrinseca né della presenza di riscontri esterni; (2) censura della sussistenza delle esigenze cautelari e della misura applicata, asserendo che la valutazione si è basata solo sulla gravità del fatto senza considerare il tempo trascorso e l'attualità del rischio di reiterazione.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che le sopravvenute dichiarazioni di Privitera Sam hanno attualizzato e confermato il quadro indiziario, superando la valutazione negativa iniziale del GIP, illustrando l'affiliazione del ricorrente al clan Santapaola-Ercolano, il suo coinvolgimento nel traffico di stupefacenti per conto del gruppo e la partecipazione a sparatorie del 2023 utili a difendere la piazza di spaccio. Le censure sulla credibilità soggettiva e intrinseca del dichiarante sono state ritenute generiche e aspecifiche; i riscontri esterni sono stati ritenuti presenti nella coerenza delle propalazioni dei vari collaboranti e in elementi investigativi già acquisiti (intercettazioni e precedenti dichiarazioni). La valutazione sulle esigenze cautelari è stata giudicata inammissibile per genericità: la difesa non ha prodotto elementi positivi a dismettere la presunzione connessa al titolo di reato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Gli artt. 73 e 74, relativi al traffico di stupefacenti e alla partecipazione ad associazioni finalizzate al traffico, sono stati considerati dalla Corte nel quadro complessivo: la partecipazione ad attività di spaccio, se svolta in contiguità e sotto la direzione di soggetti apicali del clan mafioso, può concorrere a dimostrare l'intraneità mafiosa e giustificare la misura cautelare per la gravità indiziaria e il rischio di reiterazione.
Massime di principio
- Dichiarazioni sopravvenute di collaboratori possono attualizzare e valorizzare propalazioni pregresse ritenute insufficienti, purché emergano elementi specifici che collegano il soggetto all'organizzazione nel periodo rilevante.
- La mera contestazione generica dell'attendibilità di un collaboratore (es. richiamo a precedenti procedimenti comuni) è insufficiente: le eccezioni vanno motivate con confronto puntuale delle dichiarazioni e con elementi probatori che ne dimostrino l'inaffidabilità.
- La presenza di più dichiarazioni di collaboranti coerenti tra loro e con altri elementi investigativi (intercettazioni, attività operative) costituisce un riscontro esterno rilevante per la valutazione della gravità indiziaria.
- La partecipazione ad attività di traffico di stupefacenti all'interno di una piazza controllata da un clan può essere valutata come indice di intraneità mafiosa quando sussiste contiguità funzionale e direzionale con soggetti apicali del clan.
- Il decorso del tempo non è di per sé sufficiente a escludere esigenze cautelari: chi impugna la misura deve fornire elementi positivi e specifici che dimostrino l'assenza di attualità e concretezza del rischio di reiterazione o di inquinamento probatorio.
- Per contrastare con successo misure cautelari fondate su reati gravi (come quelli previsti dagli artt. 73 e 74 DPR 309/1990) è necessario un'approccio probatorio concreto e circostanziato, non deduzioni generiche.
Testo integrale
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