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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7358/2025 del 21/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che, de plano, aveva rigettato l'istanza volta a ottenere la declaratoria di non esecutività del decreto penale di condanna n. 28/2018. Il ricorrente deduceva la violazione di legge per il mancato inserimento del decreto penale negli atti notificati al condannato dai Carabinieri il 3/3/2018, con la conseguente mancata conoscenza legale del provvedimento, richiamando gli artt. 171, comma 1, lett. a), 460 e 461 c.p.p.; inoltre si evidenziava che il giudice dell'esecuzione aveva deciso de plano fuori dai casi previsti dall'art. 666 c.p.p. senza fissare udienza e senza notificare avviso alle parti, impedendo la partecipazione del difensore.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso: ha dichiarato la nullità assoluta dell'ordinanza impugnata, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, in quanto il giudice dell'esecuzione ha respinto l'incidente di esecuzione con procedura de plano al di fuori dei casi previsti dall'art. 666 c.p.p., senza fissare udienza e senza dare avviso alle parti, violando la partecipazione necessaria del difensore (art. 178). Per questa nullità insanabile la Corte ha annullato il provvedimento e ha disposto il rinvio al Tribunale di Avellino per un nuovo esame nel rispetto dei principi indicati.

Norme richiamate

  • art. 171, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

    Richiamata dal ricorrente per inquadrare le ragioni processuali dell'opposizione al decreto penale; la Corte ha ritenuto che tali ragioni non siano state esaminate nel merito a causa della nullità procedurale riscontrata.

  • art. 460 cod. proc. pen.

    Utilizzato insieme all'art. 461 per descrivere le censure mosse dal ricorrente rispetto al decreto penale; la Corte non ha esaminato nel merito questi aspetti perché il provvedimento è stato annullato per vizi procedurali.

  • art. 461 cod. proc. pen.

    Richiamato come norma collegata alle censure sull'esecuzione e sulla conoscenza del decreto penale; la decisione è stata rimessa al giudice di merito dopo l'annullamento per nullità procedurale.

  • art. 666 cod. proc. pen.

    La Corte afferma che davanti al giudice dell'esecuzione vanno osservate le forme previste da questo articolo: la procedura de plano è ammessa solo nei casi espressamente previsti; altrimenti deve essere fissata udienza e garantita la partecipazione delle parti.

  • art. 179, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiamato per qualificare la violazione come nullità assoluta rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

  • art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Interpretato come tutela della partecipazione necessaria del difensore: la mancata notifica dell'udienza configura una violazione della partecipazione difensiva che determina nullità assoluta del provvedimento.

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione che decide de plano deve attenersi ai limiti e alle ipotesi previste dall'art. 666 c.p.p.; altrimenti l'atto è affetto da nullità assoluta.
  • La mancata fissazione dell'udienza e la mancanza di avviso alle parti che impediscono la partecipazione del difensore configurano nullità assoluta rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
  • Se il decreto penale non è stato correttamente allegato o notificato, la conoscenza legale del provvedimento non può essere data per acquisita e ciò può costituire motivo di annullamento o di nuovo esame.
  • In presenza di nullità procedurali insanabili il giudice di legittimità annulla e rinvia per nuovo esame, demandando al giudice di merito di valutare le questioni di merito assicurando il rispetto delle garanzie processuali e la partecipazione del difensore.
  • Per impugnare provvedimenti del giudice dell'esecuzione è efficace dedurre sia vizi di forma (mancata osservanza delle procedure previste) sia vizi sostanziali; i primi possono portare all'annullamento automatico se incidono sulla partecipazione e sulle garanzie difensive.

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