Cassazione Penale, Sentenza n. 7358/2025 del 21/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che, de plano, aveva rigettato l'istanza volta a ottenere la declaratoria di non esecutività del decreto penale di condanna n. 28/2018. Il ricorrente deduceva la violazione di legge per il mancato inserimento del decreto penale negli atti notificati al condannato dai Carabinieri il 3/3/2018, con la conseguente mancata conoscenza legale del provvedimento, richiamando gli artt. 171, comma 1, lett. a), 460 e 461 c.p.p.; inoltre si evidenziava che il giudice dell'esecuzione aveva deciso de plano fuori dai casi previsti dall'art. 666 c.p.p. senza fissare udienza e senza notificare avviso alle parti, impedendo la partecipazione del difensore.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso: ha dichiarato la nullità assoluta dell'ordinanza impugnata, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, in quanto il giudice dell'esecuzione ha respinto l'incidente di esecuzione con procedura de plano al di fuori dei casi previsti dall'art. 666 c.p.p., senza fissare udienza e senza dare avviso alle parti, violando la partecipazione necessaria del difensore (art. 178). Per questa nullità insanabile la Corte ha annullato il provvedimento e ha disposto il rinvio al Tribunale di Avellino per un nuovo esame nel rispetto dei principi indicati.
Norme richiamate
art. 171, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Richiamata dal ricorrente per inquadrare le ragioni processuali dell'opposizione al decreto penale; la Corte ha ritenuto che tali ragioni non siano state esaminate nel merito a causa della nullità procedurale riscontrata.
Utilizzato insieme all'art. 461 per descrivere le censure mosse dal ricorrente rispetto al decreto penale; la Corte non ha esaminato nel merito questi aspetti perché il provvedimento è stato annullato per vizi procedurali.
Richiamato come norma collegata alle censure sull'esecuzione e sulla conoscenza del decreto penale; la decisione è stata rimessa al giudice di merito dopo l'annullamento per nullità procedurale.
La Corte afferma che davanti al giudice dell'esecuzione vanno osservate le forme previste da questo articolo: la procedura de plano è ammessa solo nei casi espressamente previsti; altrimenti deve essere fissata udienza e garantita la partecipazione delle parti.
art. 179, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamato per qualificare la violazione come nullità assoluta rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Interpretato come tutela della partecipazione necessaria del difensore: la mancata notifica dell'udienza configura una violazione della partecipazione difensiva che determina nullità assoluta del provvedimento.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione che decide de plano deve attenersi ai limiti e alle ipotesi previste dall'art. 666 c.p.p.; altrimenti l'atto è affetto da nullità assoluta.
- La mancata fissazione dell'udienza e la mancanza di avviso alle parti che impediscono la partecipazione del difensore configurano nullità assoluta rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
- Se il decreto penale non è stato correttamente allegato o notificato, la conoscenza legale del provvedimento non può essere data per acquisita e ciò può costituire motivo di annullamento o di nuovo esame.
- In presenza di nullità procedurali insanabili il giudice di legittimità annulla e rinvia per nuovo esame, demandando al giudice di merito di valutare le questioni di merito assicurando il rispetto delle garanzie processuali e la partecipazione del difensore.
- Per impugnare provvedimenti del giudice dell'esecuzione è efficace dedurre sia vizi di forma (mancata osservanza delle procedure previste) sia vizi sostanziali; i primi possono portare all'annullamento automatico se incidono sulla partecipazione e sulle garanzie difensive.
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