Cassazione Penale, Sentenza n. 32425/2022 del 02/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza per nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio: il ricorrente sostiene di non aver ricevuto personalmente la notifica presso il domicilio eletto (Palermo, Vicolo Nuovo n. 3) e contesta la validità della notifica al difensore di fiducia (Avv. Maurizio Savarese) effettuata il 7/8/2018 dopo accessi dell'ufficiale giudiziario. Si deduce che la declaratoria di assenza all'udienza del 7/11/2018 sarebbe illegittima e che, per ciò, sarebbero nulle le sentenze dei gradi di merito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e lo ha rigettato (dichiarazione conclusiva manifestata nel dispositivo). Ha confermato la ricostruzione di merito secondo cui dopo due accessi vani presso il domicilio eletto (con annotazione che il domicilio risultava chiuso e privo di indicazioni) l'ufficiale giudiziario ha legittimamente proceduto, ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., alla notifica al difensore di fiducia e, in seguito, al deposito/raccomandata e affissione dell'avviso. La Corte ha precisato che la temporanea o "precaria" assenza al momento dell'accesso integra l'impossibilità della notifica al domicilio e legittima la notifica al difensore; inoltre ha evidenziato che la difesa non ha eccepito tempestivamente la presunta nullità all'udienza iniziale, il che avrebbe sanato un'eventuale nullità relativa. In conclusione la condanna per furto di energia elettrica aggravato è stata mantenuta e confermata nei due gradi di merito.
Norme richiamate
art. 161 cod. proc. pen., commi 2 e 4
Se la notificazione al domicilio determinato diviene impossibile, le notificazioni possono essere eseguite mediante consegna al difensore; la temporanea assenza al momento dell'accesso o la non agevole individuazione del luogo legittimano tale modalità sostitutiva.
art. 157 cod. proc. pen., comma 8-bis
Disciplina le modalità della prima notifica all'imputato non detenuto; le sue prescrizioni sono rilevanti per distinguere i casi di prima notificazione da notificazioni successive e per valutare l'applicabilità delle procedure sostitutive.
Prevede effetti dell'irrecapacità dell'atto nelle notificazioni postali e il connesso coinvolgimento della procedura sostitutiva; la giurisprudenza interpreta la sua applicazione in relazione alla prima notifica e alle notifiche successive.
Regola la comunicazione del mutamento del domicilio; se l'imputato non comunica il cambiamento per caso fortuito o forza maggiore, può trovare applicazione la disciplina che consente la notifica al difensore.
Richiamato nel ricorso (censura in punto di motivazione), ma non determinante nella decisione: la Corte ha esaminato l'errore di procedura relativo alla notifica e la motivazione del giudice di merito, ritenendola congrua.
Massime di principio
- La temporanea o "precaria" assenza del destinatario al momento dell'accesso dell'ufficiale giudiziario può integrare l'impossibilità della notificazione al domicilio eletto e legittimare la notifica al difensore ex art. 161, comma 4, c.p.p.
- Le notifiche successive a una prima notificazione effettivamente eseguita possono essere eseguite direttamente al difensore quando risulti l'impossibilità di notificare presso il domicilio eletto, senza necessità di reiterare ulteriori tentativi presso il domicilio.
- Se la difesa non solleva tempestivamente l'eccezione di nullità della notificazione immediatamente dopo l'accertamento della costituzione delle parti (prima udienza), una nullità relativa della notificazione resta sanata.
- La valutazione della conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato può richiedere elementi probatori; tuttavia, quando dagli atti emerge più volte l'impossibilità di accedere al domicilio, la notifica al difensore è comunque legittima.
- Vi è distinzione tra la prima notifica all'imputato non detenuto (per la quale si applicano regole stringenti) e le notifiche successive: l'applicabilità della procedura sostitutiva va valutata caso per caso.
- Per contestare efficacemente una notifica si consiglia di documentare la propria presenza nel domicilio indicato nelle date di tentativo di notifica o di proporre l'eccezione immediatamente in udienza; l'omessa tempestiva contestazione riduce notevolmente le probabilità di successo.
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