Cassazione Penale, Ordinanza n. 40425/2025 del 16/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
Il condannato ha depositato un'istanza formalmente qualificata come restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p., chiedendo contestualmente la sospensione dell'ordine di esecuzione e il ripristino degli arresti domiciliari. Ha dedotto che il ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo era stato tempestivamente inviato via PEC da un difensore delegato, ma non era andato a buon fine per un malfunzionamento del sistema di posta elettronica Legalmail, evento tecnico imprevedibile e non imputabile alla parte. Secondo la difesa, ciò aveva determinato erroneamente il passaggio in giudicato della sentenza e quindi l'emissione e l'esecuzione dell'ordine di carcerazione. La richiesta sostanziale era quindi volta a ottenere la rimessione in termini per impugnare; tuttavia, dagli atti emergeva che la vera contestazione riguardava la formazione del titolo esecutivo e la non esecutività del provvedimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha riqualificato l'istanza non come domanda di restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p., ma come incidente di esecuzione volto all'accertamento della non esecutività del provvedimento ai sensi dell'art. 670 c.p.p. Ha quindi ritenuto competente il giudice dell'esecuzione, individuato nella Corte d'appello di Palermo, e ha disposto la trasmissione degli atti a tale giudice, restituendo altresì il ricorso per cassazione irritualmente pervenuto alla Corte di cassazione. La decisione non contiene una pronuncia nel merito sulla tempestività del ricorso o sulla fondatezza del malfunzionamento tecnico dedotto.
Norme richiamate
La richiesta difensiva era formalmente costruita come istanza di restituzione nel termine per proporre impugnazione, fondata sull'allegato impedimento non imputabile derivante da un malfunzionamento tecnico del sistema di invio PEC.
La Corte ha qualificato la domanda, nella sua sostanza, come volta all'accertamento della non esecutività del provvedimento, rientrante nella competenza del giudice dell'esecuzione.
È richiamato per affermare che la verifica della non esecutività del titolo va trattata come incidente di esecuzione davanti al giudice competente.
Sez. 5, n. 25556 del 26/04/2023, Kolaj, Rv. 284678
Il precedente è citato per supportare il principio secondo cui la domanda diretta all'accertamento della non esecutività del provvedimento deve essere decisa dal giudice dell'esecuzione.
Massime di principio
- Quando la parte, pur invocando la restituzione nel termine per impugnare, contesta in sostanza l'erronea formazione del giudicato e la conseguente esecutività della sentenza, la domanda va riqualificata come incidente di esecuzione.
- La verifica sulla non esecutività del provvedimento appartiene al giudice dell'esecuzione e non può essere decisa nel merito dalla Corte di cassazione se investita irritualmente della questione.
- Se l'atto introduttivo è stato indirizzato al giudice dell'impugnazione ma la sostanza della doglianza attiene al titolo esecutivo, gli atti devono essere trasmessi al giudice competente per l'esecuzione.
- Il malfunzionamento del sistema di trasmissione telematica, se prospettato come causa della mancata impugnazione, non muta automaticamente il rimedio processuale esperibile: occorre distinguere tra rimessione in termini e contestazione della non esecutività del titolo.
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