Cassazione Civile, Ordinanza n. 06798/2023 del 07/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un ricorso ex art. 6 l.fall. con cui una banca chiedeva la dichiarazione di fallimento di una società in liquidazione. Il tribunale dichiarava il fallimento; la società proponeva reclamo, ma la corte d’appello lo dichiarava inammissibile perché tardivo. Contro tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione articolato in due motivi, ma il testo disponibile non ne riporta il contenuto specifico, limitandosi a indicare che la controparte ha eccepito anche l’inesistenza/nullità della notificazione del ricorso. La Corte di cassazione ha però rilevato d’ufficio l’improcedibilità del ricorso ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., perché non era stato depositato in giudizio il documento indispensabile: la copia autentica della sentenza impugnata. Al suo posto risultava depositata una diversa sentenza della corte d’appello, non attinente alla lite, e la cancelleria aveva attestato la mancata corrispondenza tra il provvedimento indicato nel ricorso e quello effettivamente depositato.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione per violazione dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., in quanto mancava la copia autentica della sentenza impugnata. Ha aggiunto che a tale mancanza non può supplire la conoscenza del provvedimento desunta da altri atti o da copie fotostatiche prive di autenticità. Ha inoltre precisato che, una volta rilevata l’improcedibilità, non è consentito esaminare il ricorso neppure per rilevarne l’eventuale inammissibilità, con conseguente assorbimento dell’eccezione sulla notificazione. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore della controricorrente e, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
ricorso ex art. 6 l.fall.
norma richiamata quale base dell’istanza di fallimento proposta dal creditore
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
impone, a pena di improcedibilità del ricorso per cassazione, il deposito della copia autentica della sentenza impugnata; la sua mancanza non è sanabile tramite altri atti o copie non autenticate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115
sussistenza dei presupposti processuali per il versamento... di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
in caso di definizione sfavorevole del ricorso, consente di dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30.5.2002, n. 115
pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis
parametro di calcolo dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il deposito della copia autentica della sentenza impugnata è condizione di procedibilità del ricorso; la mancanza determina improcedibilità insanabile.
- La conoscenza del contenuto della decisione impugnata ricavata da altri atti del fascicolo o da copie fotostatiche prive di autenticità non può sostituire il deposito della copia autentica richiesto dall’art. 369 c.p.c.
- Quando il ricorso è improcedibile, la Corte non può esaminarlo ulteriormente nemmeno per rilevare eventuali profili di inammissibilità.
- L’improcedibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese in favore della parte resistente costituita e può determinare l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa vigente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 7 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06694/2023 del 07/03/2023
- ordinanza_civile · 7 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06698/2023 del 07/03/2023
- ordinanza_civile · 7 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06699/2023 del 07/03/2023
- ordinanza_civile · 7 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06701/2023 del 07/03/2023
- ordinanza_civile · 7 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06702/2023 del 07/03/2023
- ordinanza_civile · 7 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06703/2023 del 07/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →