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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30249/2022 del 29/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso l'ordinanza del Tribunale della Libertà di Catanzaro del 30/09/2021 che aveva rigettato l'appello promosso da Marasco avverso il provvedimento del GIP del 14/12/2020, con il quale era stata applicata la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di pubblico ufficio o servizio per la durata di un anno (capo B2, B3, B4). Il difensore ha articolato tre motivi: 1) violazione dell'art. 292 c.p.p. per carenza di un adeguato e specifico percorso argomentativo del GIP in sede di rinnovazione della misura (aderenza a valutazioni di altro GIP dichiaratosi incompetente); 2) violazione dell'art. 289, comma 2, c.p.p.; 3) insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, carenza di intercettazioni rilevanti e insufficienza degli elementi probatori. Il procedimento è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020.

La decisione

In data 3/5/2022 il ricorrente e il suo difensore hanno dichiarato di voler rinunciare al ricorso e, considerato che nel frattempo è decorso il termine della misura interdittiva applicata, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. La Corte ha inoltre precisato che tale sopravvenuta inammissibilità, secondo la sua giurisprudenza costante, non comporta provvedimenti accessori di condanna né l'affidamento delle spese né sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 292 cod. proc. pen.

    È invocato come parametro per valutare l'adeguatezza della motivazione del giudice nel rinnovare la misura; il ricorrente lamentava carenza di specifico percorso argomentativo, ma la Corte non ha deciso nel merito per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 27 cod. proc. pen.

    Riguarda la rinnovazione della misura cautelare; contestato nel contesto del rinnovo della misura interdittiva, ma la censura non è stata esaminata nel merito per sopravvenuta inammissibilità.

  • art. 289 cod. proc. pen.

    art. 289, comma 2, c.p.p.

    Richiamato come norma violata dal ricorrente; la Corte non si è pronunciata sul merito della presunta violazione a causa della sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020

    art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020

    Ha consentito la trattazione del procedimento con contraddittorio scritto in assenza di richiesta di discussione orale; la Corte ha proceduto per iscritto.

  • art. 591, comma 1 e art. 606, comma 3 cod. proc. pen.

    art. 591, comma 1 c.p.p.; art. 606, comma 3 c.p.p.

    Citate per distinguere le cause ordinarie di inammissibilità dalla sopravvenuta carenza di interesse; la Corte afferma che la dichiarazione di inammissibilità per sopravvenuta mancanza di interesse non determina le conseguenze sanzionatorie previste da tali articoli.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Sez. U, n. 20 del 09/10/1996; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997; Sez. 6, n. 22747 del 06/03/2003; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006

    Richiamata per confermare il principio secondo cui la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso per cassazione esclude l'applicazione di condanne alle spese o di sanzioni pecuniarie a favore della cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Se la misura cautelare oggetto di impugnazione viene a cessare (per decorso del termine) o il ricorrente rinuncia al ricorso, il giudice di legittimità può dichiarare il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La dichiarazione di inammissibilità per sopravvenuta mancanza di interesse non comporta, di regola, condanne alle spese né sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente, secondo costante giurisprudenza della Cassazione.
  • Quando si censura la motivazione del giudice (art. 292 c.p.p.) è necessario indicare con precisione i profili di insufficienza logico-giuridica della motivazione; accuse generiche di 'mancata motivazione' sono spesso insufficienti se non corredate da riferimenti concreti.
  • Se l'interesse sostanziale alla pronuncia è venuto meno, valutare la rinuncia o il ritiro del ricorso: può evitare ulteriori spese ma determina l'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
  • In impugnazioni relative a misure interdittive o cautelari va posta particolare attenzione al fattore temporale (decorso della misura); la tempestività è cruciale per mantenere l'interesse alla decisione.
  • Quando si deduce carenza di gravi indizi o insufficienza probatoria, conviene documentare in modo puntuale l'assenza di elementi (es. indicare quali intercettazioni o elementi probatori risultino mancanti o immateriali) per consentire un esame di merito in Cassazione.

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