Cassazione Penale, Sentenza n. 47091/2022 del 13/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per tre rapine commesse in dicembre 2021 e per la ricettazione di uno scooter. Il ricorrente deduceva: a) nullità per mancata comunicazione della data dell'udienza camerale al difensore di fiducia nominato (avv. Roberto Afeltra); b) violazione dell'art. 274 c.p.p. lett. c) e difetto delle esigenze cautelari, contestando il pericolo di reiterazione nonostante l'incensuratezza, l'assenza di carichi pendenti e la mancata prova di attività di spaccio o di profitto rilevante; sosteneva inoltre l'idoneità di misure non custodiali (es. braccialetto elettronico).
La decisione
Il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che la nomina del difensore di fiducia sia avvenuta dopo l'effettuazione degli avvisi di fissazione dell'udienza, per cui non era dovuto alcun avviso al nuovo difensore (giurisprudenza citata). Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile e privo di specificità: costituisce una rivisitazione dei fatti e delle valutazioni del giudice del merito che la Cassazione non ammette, salvo vizi di diritto o motivazione manifestamente illogica/contraddittoria. La Corte ha ritenuto congrua la motivazione del Tribunale del riesame, che ha valorizzato la serialità delle rapine, la loro gravità, la mancanza di occupazione dell'indagato, il rinvenimento di droga e la conseguente probabilità che l'indagato viva del provento dei reati, giustificando il pericolo di reiterazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; la cancelleria è stata incaricata degli adempimenti previsti dall'art. 94 co. 1-ter disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 274 cod. proc. pen. lett. c)
Norma che legittima la custodia cautelare per il pericolo di reiterazione; la Corte ha ritenuto che la tipologia e la reiterazione delle rapine, unite alla situazione personale dell'indagato, giustificano tale rischio.
Riguarda i gravi indizi di colpevolezza; la decisione ha ritenuto che l'accertamento dei gravi indizi è questione di merito non sindacabile in cassazione salvo vizi di legalità o manifesta illogicità della motivazione.
Prevede la condanna alle spese processuali per ricorsi inammissibili; la Corte vi ha fatto ricorso per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.
art. 94 co. 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Disposizioni procedurali relative agli adempimenti di cancelleria dopo la decisione; la cancelleria è stata incaricata degli adempimenti previsti.
Corte costituzionale, sent. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per affermare l'assenza di ragioni che giustifichino l'esonero dalla sanzione pecuniaria; ha supportato la decisione di irrogare la sanzione alla Cassa delle ammende.
Cass. Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015
Giurisprudenza richiamata secondo cui l'avviso di fissazione dell'udienza deve essere dato al difensore che rivestiva tale qualità al momento della fissazione; se la nomina avviene successivamente non è dovuto nuovo avviso.
Cass. Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017 e Cass. Sez. 6, n. 11194 dell'8/3/2012
Precedenti richiamati che affermano l'inammissibilità in cassazione di censure che si risolvono in una diversa valutazione dei fatti o delle circostanze esaminate dal giudice di merito, salvo violazioni di norme o motivazione manifestamente illogica o contraddittoria.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione contro misure cautelari è inammissibile se mira a una riconsiderazione dei fatti o della valutazione delle circostanze compiuta dal giudice del merito; la Cassazione interviene solo per vizi di diritto o per motivazioni manifestamente illogiche, contraddittorie o assenti.
- La notifica o avviso di fissazione dell'udienza deve essere effettuata al difensore che rivestiva la qualità di difensore di fiducia al momento della fissazione dell'udienza; la nomina successiva non impone un nuovo avviso.
- Il pericolo di reiterazione (art. 274 c.p.p.) può essere desunto dalla serialità dei reati, dalla loro gravità, dalla mancanza di occupazione e da elementi collegati (p.es. rinvenimento di droga) che indicano la possibilità che l'indagato viva del reato.
- La mera incensuratezza formale non esclude automaticamente l'applicazione di misure cautelari se sussistono elementi concreti che giustificano il rischio di reiterazione o la mancanza di garanzie.
- Proposte difensive basate sulla possibilità di misure meno afflittive (es. braccialetto elettronico) devono contrastare specificamente le valutazioni motivate del giudice del merito; in assenza di vizi di motivazione, la Cassazione non sostituisce tali valutazioni con una valutazione alternativa.
- In caso di ricorso inammissibile la Corte può condannare il ricorrente alle spese processuali e irrogare la sanzione pecuniaria prevista a favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero non dimostrate.
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