Cassazione Penale, Sentenza n. 19776/2024 del 20/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Angileri aveva chiesto, ai sensi dell'art. 95 d.lgs. n. 150/2022 e del Capo III della legge n. 689/1981, la sostituzione della pena detentiva a lui inflitta con una delle pene sostitutive. Il Tribunale di Marsala ha dichiarato inammissibile l'istanza ritenendo che la condizione di detenzione del condannato ostasse alla pronuncia di sostituzione. Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza in Cassazione deducendo violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.), richiamando in particolare l'art. 59 della legge n. 689/1981 e sostenendo che la detenzione non può essere considerata un ostacolo all'applicazione delle pene sostitutive previste dalla normativa transitoria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendo che l'ordinanza del Tribunale di Marsala fosse viziata per violazione di legge. I giudici hanno rilevato che l'art. 95 d.lgs. n. 150/2022 e le norme del Capo III della legge n. 689/1981 non prevedono la detenzione come impedimento automatico alla sostituzione della pena. Pertanto la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio al Tribunale di Marsala, che dovrà riesaminare l'istanza sul merito verificando se sussistono le condizioni di legge per l'accoglimento, senza fondare il diniego sulla sola condizione di detenzione.
Norme richiamate
decreto legislativo 31 marzo 2022, n. 150, art. 95
Norma transitoria che estende, se più favorevoli, le disposizioni del Capo III della legge n. 689/1981 ai procedimenti pendenti e disciplina l'istanza di sostituzione: il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni può presentare istanza al giudice dell'esecuzione entro trenta giorni dall'irrevocabilità della sentenza; la norma non pone la detenzione come ostacolo all'accoglimento.
legge 24 novembre 1981, n. 689, Capo III (pene sostitutive)
Contiene le tipologie e i requisiti delle pene sostitutive; la Corte ha ritenuto che, in quanto compatibili, le norme del Capo III si applicano nel giudizio di esecuzione anche in favore di condannati più favorevolmente disciplinati dalla normativa transitoria.
codice di procedura penale, art. 666
Individua il giudice competente per le istanze in tema di esecuzione; l'istanza di sostituzione va proposta al giudice dell'esecuzione ai sensi di tale articolo.
legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 59
Richiamata dal ricorrente come parametro di valutazione; la Corte ha implicitamente escluso che la richiamata normativa o la transitoria costituiscano un divieto di decidere la sostituzione in presenza di detenzione, quindi la presunta applicazione restrittiva invocata non trova riscontro.
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b)
Motivo di ricorso per cassazione invocato dal ricorrente (violazione di legge); la Corte ha ritenuto fondato questo motivo perché il giudice dell'esecuzione ha applicato erroneamente una condizione (la detenzione) non prevista dalla norma transitoria.
Massime di principio
- La condizione di detenzione del condannato non costituisce di per sé un ostacolo giuridico all'istanza di sostituzione della pena ai sensi dell'art. 95 d.lgs. n.150/2022 e del Capo III della legge n.689/1981.
- L'istanza per ottenere una pena sostitutiva va proposta al giudice dell'esecuzione (art. 666 c.p.p.) e il giudice deve esaminare le condizioni previste dalla legge sul merito, non negare l'esame per il solo fatto che il soggetto sia in carcere.
- Per poter beneficiare della disciplina transitoria occorre rispettare i requisiti temporali e materiali previsti dall'art. 95 (pena detentiva non superiore a quattro anni, termini per la proposizione dell'istanza entro 30 giorni dall'irrevocabilità della sentenza, ecc.).
- Il diniego dell'istanza deve essere motivato sulle concrete condizioni di legge che impediscono la sostituzione; decisioni che fondano il rigetto su profili non previsti dalla norma possono essere annullate in sede di legittimità.
- In caso di annullamento con rinvio, il giudice del rinvio deve decidere la sostituzione conformandosi ai principi richiamati dalla Cassazione e valutando compiutamente le condizioni per l'accoglimento.
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