Cassazione Penale, Sentenza n. 38437/2023 del 20/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore impugna l'ordinanza del GIP che non ha convalidato l'arresto operato dalla polizia giudiziaria per il reato di rapina ma ha comunque applicato la custodia cautelare in carcere. Il motivo è la ritenuta violazione di legge per avere il GIP escluso l'applicabilità dell'art. 71, comma 2, del D.Lgs. 159/2011 (che consente l'arresto anche fuori dai casi di flagranza quando l'indagato è sottoposto a misura di prevenzione personale), sostenendo che tale norma non sarebbe applicabile all'"avviso orale con prescrizioni" (misura di prevenzione di durata potenzialmente illimitata).
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, affermando che l'avviso orale rafforzato (art. 3 D.Lgs. 159/2011) è una misura di prevenzione personale dotata di efficacia/esecutività dalla sua applicazione fino alla revoca e che, pertanto, l'art. 71, comma 2, si applica anche quando l'indagato è sottoposto a tale avviso. La Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha dichiarato la legittimità dell'arresto, convalidandolo "ora per allora".
Norme richiamate
D.Lgs. 159/2011, art. 71, comma 2
Riconosciuta applicabile ai soggetti sottoposti a misure di prevenzione personali anche se tali misure hanno durata non predeterminata: consente l'arresto anche fuori dai casi di flagranza quando l'indagato è sottoposto a misura di prevenzione
D.Lgs. 159/2011, art. 3 (avviso orale), commi 1, 2, 3 e 4
L'avviso orale, compreso l'avviso "rafforzato" con prescrizioni (comma 4), è una misura di prevenzione personale esecutiva dalla sua applicazione fino alla revoca; le prescrizioni devono essere osservate e la misura può essere revocata su richiesta dell'interessato (comma 3)
D.Lgs. 159/2011, art. 76, comma 2
Prevede sanzioni penali per l'inosservanza delle prescrizioni inerenti all'avviso orale rafforzato; la Corte ha richiamato tale norma per sostenere l'efficacia concreta della misura
Sentenza Corte Costituzionale n. 2/2023
Citata nell'ordinanza impugnata ma ritenuta non pertinente dalla Corte di cassazione: la pronuncia costituzionale ha riguardato la declaratoria di illegittimità costituzionale limitata (divieto di possesso/uso di telefoni cellulari) e non incide sull'applicabilità dell'art. 71, comma 2, all'avviso orale rafforzato
Massime di principio
- L'avviso orale con prescrizioni (avviso "rafforzato") è una misura di prevenzione personale dotata di efficacia/esecutività dalla sua applicazione fino alla revoca; le prescrizioni hanno rilevanza concreta e possono integrare profili di responsabilità o giustificare misure cautelari o arresti
- Quando un soggetto sottoposto a una misura di prevenzione personale commette un reato grave indicato dall'art. 71 (es. rapina), la polizia giudiziaria può procedere all'arresto anche fuori dai casi di flagranza in base all'art. 71, comma 2, D.Lgs. 159/2011
- Il giudice non può interpretare restrittivamente l'art. 71 limitandone l'applicazione alle sole misure di prevenzione a durata predeterminata se dalla normativa risulta che il legislatore ha voluto sanzionare più gravemente la commissione di reati da parte di soggetti già sottoposti a misure preventive
- La convalida dell'arresto operato in base all'art. 71, comma 2, è dovuta se sussistono i presupposti: l'arresto è legittimo anche "ora per allora" se la misura preventiva era in essere al momento del fatto
- Pronunce costituzionali su profili specifici delle misure di prevenzione (es. divieti di uso di determinati strumenti) non vanno automaticamente estese a ritenere inapplicabili altre disposizioni del medesimo capo normativo senza verifica della pertinenza giuridica
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