Cassazione Penale, Ordinanza n. 14867/2025 del 15/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello deducendo, in unico motivo, il mancato proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato ascritto. La doglianza era accompagnata da contestazioni sull'individuazione del tempus commissi delicti, ma la Corte ha rilevato che tali censure tendevano in sostanza a sollecitare una rivalutazione delle risultanze probatorie e una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata nei giudizi di merito. Il ricorso è stato ritenuto inoltre privo dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581 c.p.p., poiché la prescrizione non può essere dedotta in modo meramente assertivo o aritmetico, ma richiede l'allegazione puntuale delle questioni di fatto e di diritto rilevanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito impugnata resta ferma; la Corte ha osservato che i giudici di merito avevano già adeguatamente motivato, con argomentazioni non manifestamente illogiche, sul punto decisivo relativo al tempo di commissione del reato e sulla conseguente insussistenza dei presupposti per il proscioglimento per prescrizione.
Norme richiamate
a pena di inammissibilità
Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici; la deduzione della prescrizione richiede l'esame puntuale delle questioni di fatto e di diritto rilevanti, non essendo sufficiente una contestazione generica o meramente aritmetica del decorso del tempo.
Non citato nel testo fornito.
Massime di principio
- L'eccezione di prescrizione proposta in cassazione deve essere articolata con specificità, indicando in modo puntuale i profili di fatto e di diritto che incidono sul dies a quo e sul calcolo del termine, pena l'inammissibilità del motivo.
- Quando la censura sul tempus commissi delicti mira in realtà a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio o una diversa lettura dei fatti, essa è estranea al sindacato di legittimità.
- La prescrizione non è un mero calcolo cronologico, ma richiede la previa soluzione delle questioni giuridiche e fattuali che ne condizionano la maturazione.
- In sede di legittimità non sono sindacabili le motivazioni di merito che risultino adeguatamente esplicitate e prive di criticità logico-giuridiche manifeste.
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