Ordinanza n. 2677/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lombardia, Sez. III, che aveva respinto la domanda cautelare
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione statale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La parte privata ha proposto appello cautelare contro l’ordinanza del TAR Lombardia che aveva rigettato la domanda cautelare nel giudizio di primo grado. Il testo non indica l’atto amministrativo sostanziale impugnato né espone i motivi specifici dell’appello; precisa soltanto che le doglianze dell’appellante sono state valutate, in sede di sommaria delibazione, sotto il profilo del fumus boni iuris.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, ritenendo manifestamente infondate le doglianze dell’appellante. Il Collegio ha condiviso la motivazione del TAR, che aveva rilevato l’assenza del fumus boni iuris per la mancanza di elementi di novità rispetto a una precedente pronuncia cautelare. Ha inoltre revocato, limitatamente alla fase di appello cautelare, l’ammissione al gratuito patrocinio disposta in primo grado, in ragione della manifesta infondatezza dell’appello. Le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata quale base processuale dell’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone fisiche.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- In sede di appello cautelare, l’assenza di elementi di novità rispetto a una precedente pronuncia cautelare può confermare il difetto di fumus boni iuris e condurre al rigetto dell’appello.
- Quando le doglianze dell’appellante risultano manifestamente infondate nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, il giudice d’appello può revocare, limitatamente a tale fase, l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta in primo grado.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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