Cassazione Civile, Ordinanza n. 16443/2022 del 20/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino della Costa d'Avorio aveva proposto ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi, contro il decreto del Tribunale di Ancona che aveva rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Nel giudizio di legittimità il Ministero dell'interno si era costituito con un atto finalizzato soltanto alla partecipazione alla discussione orale, senza depositare un controricorso tempestivo. Prima dell'adunanza camerale, il difensore del ricorrente ha poi depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile la costituzione del Ministero dell'interno, perché nel procedimento camerale di cassazione la partecipazione alla fase decisoria deve avvenire in forma scritta mediante controricorso tempestivamente notificato e depositato. Ha quindi preso atto della rinuncia all'impugnazione depositata dal ricorrente prima dell'adunanza camerale e ha dichiarato l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 390 c.p.c., precisando che non era necessaria l'accettazione della rinuncia da parte dell'intimato ai fini dell'estinzione, mentre tale accettazione rileva solo per l'eventuale esonero dalle spese. Poiché la costituzione del Ministero era irregolare, è stata esclusa la condanna alle spese.
Norme richiamate
La rinuncia all'impugnazione, se intervenuta prima dell'adunanza camerale, comporta l'estinzione del procedimento.
art. 391, quarto comma, c.p.c.
L'accettazione della rinuncia rileva esclusivamente ai fini dell'esonero dalla condanna alle spese.
Massime di principio
- Nel procedimento in camera di consiglio davanti alla Corte di cassazione, la partecipazione della parte intimata alla fase decisoria deve avvenire in forma scritta mediante controricorso tempestivamente notificato e depositato; un atto depositato solo per la discussione orale non integra una valida costituzione.
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se depositata prima dell'adunanza camerale, determina l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 390 c.p.c., con conseguente passaggio in giudicato del provvedimento impugnato.
- L'accettazione della rinuncia da parte dell'intimato non è condizione per l'estinzione del giudizio, ma assume rilievo solo sul piano delle spese processuali.
- Quando la costituzione dell'intimato è irrituale e non sorregge una valida attività difensiva scritta, può essere esclusa la condanna alle spese in caso di estinzione per rinuncia.
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