Cassazione Penale, Sentenza n. 28968/2022 del 21/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Villani era stato condannato per il reato di falsa testimonianza in quanto, depone ndo in un processo penale che aveva per imputato Alfonso Stramandino per il danneggiamento (foratura del pneumatico di un'autovettura di servizio dei vigili urbani), aveva dichiarato che il pneumatico era già sgonfio prima dell'arrivo di Stramandino. Tale circostanza è risultata non veritiera e smentita da una videoripresa. Con il ricorso Villani contestava la decisione con tre motivi unificabili, sostenendo che la sua menzogna fosse irrilevante perché i fatti erano comunque oggettivamente accertati dalla videoripresa e che quindi i giudici avrebbero errato nell'interpretazione dell'art. 372 c.p. e nella motivazione.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato manifestamente infondato e inammissibile. La Corte ha confermato che la deposizione di Villani riguardava un fatto di assoluto rilievo e che, se l'istruttoria si fosse basata soltanto su quella testimonianza, l'esito del processo sarebbe stato favorevole all'autore del danneggiamento. Pertanto la menzogna era pertinente e suscettibile di efficacia probatoria al momento del fatto (valutazione "ex ante") e integrava il reato di falsa testimonianza, anche se successivamente altre prove (la videoripresa) hanno dimostrato la verità dei fatti. Villani è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte interpreta l'art. 372 c.p. nel senso che per la configurabilità del reato è sufficiente che la dichiarazione falsa riguardi fatti pertinenti al processo e suscettibili di efficacia probatoria; l'incidenza effettiva sulla decisione va valutata secondo la situazione "ex ante".
art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 e art.7 d.l. 23 luglio 2021, n.105
Richiamate solo in ordine alla modalità di trattazione cartolare del procedimento (procedura semplificata / trattazione in forma cartolare).
Giurisprudenza: Sez.6, n.37649 del 21/9/2021 (Testa)
Sez.6, n.37649 del 21/9/2021
Principio secondo cui la pertinenza e la rilevanza della deposizione si valutano con riferimento alla situazione processuale al momento in cui il reato si consuma (ex ante) e non ex post.
Giurisprudenza: Sez.6, n.20656 del 22/11/2011 (De Gennaro)
Sez.6, n.20656 del 22/11/2011, dep.2012
Distinzione tra pertinenza (attinenza dell'oggetto della testimonianza all'accertamento) e rilevanza (efficacia probatoria) e spiegazione della loro complementarità.
Giurisprudenza: Sez.6, n.51032 del 5/12/2013 (Mevoli)
Sez.6, n.51032 del 5/12/2013
Conferma che è sufficiente l'astratta pertinenza e suscettibilità probatoria della dichiarazione per integrare il reato, anche se concretamente la dichiarazione non ha inciso sulla decisione.
Massime di principio
- Per il reato di falsa testimonianza conta la pertinenza e la suscettibilità probatoria della dichiarazione al momento in cui è resa (valutazione ex ante); non rileva che successivamente emergano altre prove che neutralizzano l'effetto della menzogna.
- La presenza di prove oggettive (es. videoriprese) che poi dimostrano la verità dei fatti non esclude automaticamente la responsabilità per falsa testimonianza, se all'epoca della dichiarazione la menzogna poteva influire sul processo.
- La pertinenza attiene all'attinenza del fatto dichiarato con l'oggetto dell'accertamento processuale; la rilevanza riguarda la sua capacità effettiva di produrre efficacia probatoria. Entrambe vanno valutate rispetto alla situazione processuale al momento della deposizione.
- In situazioni simili, chi ricorre sostenendo l'irrilevanza della falsa dichiarazione dovrà dimostrare che la deposizione non era né pertinente né suscettibile di efficacia probatoria "ex ante", non semplicemente che non ha inciso "ex post" sull'esito del processo.
- Gli elementi procedurali che hanno successivamente provato la realtà dei fatti possono influire sul giudizio di merito complessivo, ma non cancellano in radice l'integrazione del reato di falsa testimonianza quando ricorrano i presupposti normativi.
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