Cassazione Penale, Ordinanza n. 27365/2025 del 25/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendolo manifestamente infondato perché riferito a condotte di un soggetto diverso dal ricorrente e comunque avulso dal reato oggetto della sentenza impugnata. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 18/06/2024. Dall'ordinanza emerge che il ricorso era manifestamente infondato perché, invece di censurare la propria posizione processuale, riguardava condotte ascritte a un soggetto diverso, indicato nel testo come Antonio Criscio. Inoltre, le argomentazioni sviluppate risultavano del tutto estranee al reato per il quale era stata pronunciata la sentenza impugnata, ossia la resistenza a pubblico ufficiale. La Corte ha quindi escluso che si trattasse di un mero errore materiale e ha ritenuto il ricorso inammissibile.
Norme richiamate
È indicato come il reato per il quale è stata pronunciata la sentenza impugnata; il ricorso non conteneva censure pertinenti a tale fattispecie.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca motivi riferiti a fatti o condotte di un soggetto diverso dall'imputato ricorrente, poiché tale impostazione rivela l'assenza di una critica effettiva alla sentenza impugnata.
- Il ricorso è manifestamente infondato quando le argomentazioni svolte non si correlano in modo alcuno al reato oggetto della decisione impugnata; in tal caso non può parlarsi di mero errore materiale se manca una riconoscibile attinenza al provvedimento censurato.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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