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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27365/2025 del 25/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendolo manifestamente infondato perché riferito a condotte di un soggetto diverso dal ricorrente e comunque avulso dal reato oggetto della sentenza impugnata. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 18/06/2024. Dall'ordinanza emerge che il ricorso era manifestamente infondato perché, invece di censurare la propria posizione processuale, riguardava condotte ascritte a un soggetto diverso, indicato nel testo come Antonio Criscio. Inoltre, le argomentazioni sviluppate risultavano del tutto estranee al reato per il quale era stata pronunciata la sentenza impugnata, ossia la resistenza a pubblico ufficiale. La Corte ha quindi escluso che si trattasse di un mero errore materiale e ha ritenuto il ricorso inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    È indicato come il reato per il quale è stata pronunciata la sentenza impugnata; il ricorso non conteneva censure pertinenti a tale fattispecie.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca motivi riferiti a fatti o condotte di un soggetto diverso dall'imputato ricorrente, poiché tale impostazione rivela l'assenza di una critica effettiva alla sentenza impugnata.
  • Il ricorso è manifestamente infondato quando le argomentazioni svolte non si correlano in modo alcuno al reato oggetto della decisione impugnata; in tal caso non può parlarsi di mero errore materiale se manca una riconoscibile attinenza al provvedimento censurato.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

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