Cassazione Penale, Ordinanza n. 03400/2026 del 28/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La decisione riguarda il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di due imputati avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro del 5 marzo 2025, che aveva confermato la loro responsabilità per il reato edilizio contestato in concorso. I ricorrenti deducevano, con tre motivi trattati congiuntamente, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità per la realizzazione di un manufatto ritenuto abusivo ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. 380/2011, in concorso ex art. 110 c.p. La doglianza centrale mirava a sostenere la natura precaria dell'opera, assumendo che la temporaneità della destinazione e la rimovibilità del manufatto ne escludessero la rilevanza penale. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali censure reiterassero questioni già disattese con motivazione immune da errori di diritto e da manifesta illogicità, osservando che la precarietà non dipende dalla sola volontà soggettiva del costruttore né dalla mera amovibilità, ma dalla intrinseca destinazione dell'opera a un uso realmente temporaneo e contingente. La Corte ha inoltre valorizzato la mole del manufatto, la funzione di protezione dagli agenti atmosferici, la presenza di porte e finestre, nonché il rigetto delle autorizzazioni e della SCIA richieste.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto infondate e non meritevoli di ulteriore esame le censure sulla natura precaria del manufatto, perché dirette a sollecitare una diversa valutazione del fatto già compiutamente esaminato dai giudici di merito. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità secondo il principio richiamato dalla Corte costituzionale, al versamento di euro 3.000 complessivi in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato quale titolo del concorso di persone nel reato edilizio contestato agli imputati.
art. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2011
norma incriminatrice relativa agli interventi edilizi eseguiti in assenza del titolo necessario; la Corte la applica al manufatto ritenuto non precario e dunque soggetto a permesso/autorizzazione.
norma che giustifica la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso, salvo assenza di colpa.
Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità non si applica solo quando non vi sia colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Sez. 3, n. 966 del 26/11/2014, dep. 2015, Manfredini
precedente richiamato per definire la precarietà dell'opera come legata alla destinazione materiale temporanea e non alla sola volontà del costruttore o alla mera rimovibilità.
Sez. 3, n. 20189 del 21/03/2006, Cavallini
precedente richiamato in senso conforme sul concetto di precarietà del manufatto edilizio.
Massime di principio
- In tema di reati edilizi, la natura precaria di un manufatto non può essere desunta dalla sola temporaneità soggettivamente attribuita dall'autore all'opera, né dalla mera possibilità di rimozione o dal mancato ancoraggio al suolo; occorre che l'opera sia intrinsecamente destinata a un uso realmente precario e temporaneo per finalità specifiche, contingenti e limitate nel tempo.
- Quando il giudizio di merito abbia già valutato compiutamente la natura dell'opera e abbia motivato in modo logicamente e giuridicamente corretto, il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre le stesse censure è inammissibile perché tende a sollecitare una rivalutazione del fatto.
- La presenza di caratteristiche strutturali quali ampiezza del manufatto, chiusure con porte e finestre e funzione di riparo dagli agenti atmosferici è indicativa di una stabile destinazione dell'opera e può escluderne la precarietà edilizia.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali è accompagnata dalla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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