Cassazione Civile, Ordinanza n. 16699/2026 del 28/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente locale)
La controversia
La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto da un professionista per il pagamento di compensi per attività svolte in favore di un’IPAB. Dopo la fase di opposizione e l’appello, la Corte di cassazione aveva già rigettato il ricorso dell’ente subentrato all’IPAB. Successivamente è emerso che, nell’ordinanza di rigetto, i difensori della parte vittoriosa avevano chiesto la distrazione delle spese di lite dichiarandosi antistatari, ma tale statuizione non era stata riportata nel dispositivo testuale della decisione. È stata quindi richiesta la correzione dell’ordinanza per errore materiale, ai sensi degli artt. 287 e 288 c.p.c. in relazione anche all’art. 391-bis c.p.c., al fine di inserire la formula di distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari.
La decisione
La Corte ha rilevato che l’omessa pronuncia sulla distrazione delle spese integra un errore materiale emendabile con il procedimento di correzione, non un vizio da far valere con impugnazione ordinaria. Ha quindi disposto la correzione dell’ordinanza n. 26432/2025, inserendo in due punti del testo la previsione della distrazione delle spese in favore degli avvocati dichiaratisi antistatari. Nessuna pronuncia sulle spese del procedimento di correzione è stata adottata, poiché si tratta di procedimento di natura amministrativa privo di una parte soccombente in senso proprio.
Norme richiamate
è la base del procedimento di correzione dell’errore materiale
disciplina il procedimento di correzione e consente l’emenda del testo della decisione
richiamato quale coerente supporto sistematico per la distrazione delle spese in favore del difensore che abbia soddisfatto il proprio credito
il procedimento di correzione dell’errore materiale è applicabile anche alle pronunce della Corte di cassazione
d.P.C.M. 16 febbraio 1990, art. 1
citato solo nel riepilogo della precedente fase di merito per affermare la natura privata dell’IPAB
Massime di principio
- L’omessa indicazione nel provvedimento della distrazione delle spese richiesta dal difensore antistatario non configura, di regola, un autonomo capo di sentenza impugnabile, ma un errore materiale correggibile con il procedimento di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c.
- Il rimedio della correzione dell’errore materiale è preferibile quando consente di realizzare in modo più rapido e coerente con la ragionevole durata del processo la finalità di attribuire al difensore antistatario un titolo esecutivo per le spese distratte.
- Il procedimento di correzione dell’errore materiale è esperibile anche nei confronti delle ordinanze della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c.
- Quando la richiesta di distrazione sia stata regolarmente proposta ma sia stata omessa nel testo finale della decisione, il giudice può integrare il provvedimento con la formula di distrazione senza alterarne il contenuto decisorio sostanziale.
Come è indicizzato
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