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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27880/2023 del 27/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Caponi impugna la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila del 20/10/2022, confermativa della sentenza del Tribunale di Pescara del 13/4/2021 che l'aveva condannata per il delitto di truffa. Denuncia errata applicazione di legge per la mancata valutazione di "motivi nuovi" relativi alla responsabilità e alla prescrizione (in conseguenza dell'esclusione della recidiva reiterata specifica infraquinquennale). Inoltre censura la violazione del diritto di difesa per la mancata comunicazione telematica al difensore delle conclusioni del Procuratore Generale nel rito cartolare (richiamando orientamenti di questa Corte che affermano la nullità se non comunicate). Ha chiesto l'annullamento ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.

La decisione

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto i "motivi nuovi" inammissibili o manifestamente infondati: la contestazione della responsabilità era inammissibile perché l'appello verteva esclusivamente sul trattamento sanzionatorio e non poteva essere esteso a nuovi capi di imputazione; la doglianza sulla prescrizione era palesemente infondata perché, anche escludendo la recidiva, il termine di prescrizione (7 anni e 6 mesi) sarebbe comunque maturato il 26/7/2023, quindi non ancora estinto al momento della sentenza. Sul secondo motivo (mancata comunicazione delle conclusioni del P.G.) la Corte ha ritenuto che la nullità invocata sia sanabile o soggetta a decadenza: nel rito cartolare emergenziale la parte che assiste all'atto nullo deve eccepire immediatamente (applicando l'art. 182, comma 2, c.p.p. adattato al rito camerale); poiché l'eccezione è stata proposta solo in cassazione, è tardiva. Perciò il ricorso è stato rigettato e la ricorrente condannata alle spese processuali.

Norme richiamate

  • Decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, art. 23, comma 8 (convertito nella L. 18/12/2020 n.176)

    Disciplina la trattazione del procedimento con contraddittorio scritto e la disciplina emergenziale che ha consentito il rito cartolare; la Corte ricorda che il procedimento è stato trattato ai sensi di questa norma

  • Decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, art. 23-bis

    Prevede l'obbligo di comunicazione telematica delle conclusioni del Procuratore Generale nel giudizio cartolare; la Corte valuta l'incidenza della mancata comunicazione sul diritto di difesa e la possibilità di eccepirla

  • art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Norma che abilita il ricorso per cassazione per violazione di legge; è la disposizione invocata dalla ricorrente per chiedere l'annullamento

  • art. 182, comma 2, c.p.p.

    Stabilisce la regola di decadenza per le nullità 'a regime intermedio' quando la parte assiste all'atto nullo: l'eccezione deve essere proposta immediatamente dopo il compimento dell'atto. La Corte l'ha applicata al rito cartolare emergenziale per dichiarare tardiva l'eccezione sollevata in cassazione

  • art. 180 c.p.p. (richiamato)

    Norma contenente termini per eccezione di nullità quando la parte non ha assistito all'atto; la Corte ha ritenuto questa disposizione residuale rispetto all'art. 182, comma 2

  • art. 181 c.p.p. (richiamato)

    Richiamata insieme all'art. 180 per i termini di eccezione delle nullità nei casi in cui la parte non abbia assistito all'atto; qui la Corte ha ribadito la priorità applicativa dell'art. 182, comma 2

Massime di principio

  • I 'motivi nuovi' in appello o in cassazione non sono automaticamente rilevabili: sono ammissibili solo se rappresentano sviluppo o migliore esposizione dei motivi originari e non ampliano il petitum; altrimenti sono inammissibili
  • L'omessa motivazione della sentenza rispetto a motivi nuovi non determina necessariamente la nullità automatica: la Corte di legittimità valuta se i motivi sono manifestamente infondati, inammissibili o non attinenti a un punto decisivo, ovvero se la motivazione esistente consente integrazione
  • Nel rito cartolare/emergenziale la mancata comunicazione telematica delle conclusioni del P.G. può incidere sul diritto di difesa, ma la nullità è soggetta a decadenza: se la parte assiste all'atto nullo deve eccepirlo immediatamente (art. 182, comma 2 c.p.p.), altrimenti l'eccezione è tardiva
  • Le eccezioni processuali relative a nullità devono essere mosse nel primo atto utile previsto dal rito; sollevare la questione soltanto in cassazione è spesso tardivo e privo di effetti
  • La valutazione della prescrizione richiede calcolo puntuale dei termini anche alla luce dell'eventuale recidiva: una esclusione della recidiva non produce automaticamente l'estinzione se il termine non è pervenuto al momento rilevante

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