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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11813/2025 del 25/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ritenendo manifestamente infondata la doglianza sulla pretesa nullità della sentenza di primo grado per mancanza della motivazione notificata.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che aveva confermato la condanna di primo grado per tentato furto in abitazione. Con l'unico motivo deduce la violazione di legge, sostenendo la nullità della sentenza di primo grado perché, al momento della notifica, sarebbe stata priva della parte motiva. La Corte rileva tuttavia che la censura è generica e manifestamente infondata: dagli atti emerge che la sentenza depositata era completa della motivazione, mentre l'eventuale difetto nella notifica non incideva sulla validità del provvedimento, potendo il difensore recuperare la copia integrale dell'atto.

Norme richiamate

  • art. 624-bis c.p.

    Il testo fa riferimento al delitto di tentato furto in abitazione, ma non indica espressamente il numero di articolo; dal contenuto emerge solo la qualificazione del fatto come tentato furto in abitazione.

  • norme processuali

    La Corte esclude che la mancata trasmissione/notifica della parte motiva determini nullità della sentenza quando il provvedimento depositato sia completo e la doglianza sia smentita dagli atti.

  • Cassa delle ammende

    In caso di inammissibilità del ricorso è irrogata la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La deduzione di nullità della sentenza per asserita mancanza della motivazione nella copia notificata è infondata se dagli atti risulta che il provvedimento depositato era integralmente completo della parte motiva.
  • Ai fini della validità della sentenza rileva il contenuto del provvedimento effettivamente depositato, non un eventuale difetto della sua notificazione, ove la parte abbia comunque la possibilità di acquisirne la copia integrale.
  • Il ricorso per cassazione fondato su censure generiche e smentite dal contenuto degli atti è inammissibile.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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