Cassazione Penale, Ordinanza n. 31778/2025 del 23/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del G.U.P. che aveva applicato, a seguito di patteggiamento ex artt. 444 ss. c.p.p., la pena concordata per i reati di tentata rapina aggravata e sequestro di persona in concorso, uniti dal vincolo della continuazione. I motivi dedotti erano due: 1) violazione di legge per mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., sostenendo che il giudice avrebbe dovuto pronunciare proscioglimento; 2) erronea qualificazione giuridica del fatto, senza però specificare quale sarebbe stata la qualificazione corretta né indicare in modo concreto l'errore denunciato.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo generico e infondato perché, nel patteggiamento, la motivazione sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. è sufficiente anche in forma implicita se non emergono dagli atti elementi concreti che facciano prospettare una causa di non punibilità; nel caso concreto la sentenza impugnata aveva espressamente escluso cause ostative e il ricorrente non aveva indicato condizioni specifiche per il proscioglimento. Anche il secondo motivo è stato ritenuto assolutamente generico, poiché non veniva indicata la corretta qualificazione giuridica del fatto; inoltre, la censura sull'erronea qualificazione è consentita in cassazione nel patteggiamento solo quando l'errore sia immediatamente e palesemente eccentrico rispetto al capo d'imputazione, circostanza non dedotta né riscontrabile. Conseguentemente, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Nel patteggiamento il giudice deve verificare la ricorrenza di cause di non punibilità; una motivazione specifica sul diniego del proscioglimento è necessaria solo se dagli atti emergono concreti elementi in tal senso, altrimenti basta anche una motivazione implicita che attesti l'avvenuto controllo e l'assenza dei presupposti per il proscioglimento.
Regolano l'applicazione della pena su richiesta delle parti, nel cui ambito è stata pronunciata la sentenza impugnata.
Nel patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso, quanto all'erronea qualificazione giuridica del fatto, solo nei casi in cui l'errore sia palesemente e immediatamente evidente rispetto al contenuto del capo di imputazione.
Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità, con ordinanza.
In caso di inammissibilità totale del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
art. 1, comma 50, l. 23 giugno 2017 n. 103
Ha introdotto l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., ampliando ma anche delimitando i motivi di ricorso contro la sentenza di patteggiamento.
Richiamato per la decisione senza formalità dell'inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di patteggiamento, il controllo ex art. 129 c.p.p. non richiede una motivazione analitica quando dagli atti non emergano elementi concreti per ipotizzare una causa di non punibilità; è sufficiente attestare, anche implicitamente, che la verifica è stata effettuata.
- La censura relativa all'erronea qualificazione giuridica del fatto è proponibile in cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo se l'errore è macroscopico, immediato e palesemente incompatibile con il capo di imputazione; non sono ammesse doglianze meramente valutative o generiche.
- Nel patteggiamento il ricorso per cassazione è soggetto a un perimetro di motivi particolarmente ristretto; censure non riconducibili a tale perimetro determinano l'inammissibilità.
- La genericità del motivo di ricorso, specie quando non indichi gli elementi di fatto o di diritto che sorreggono la doglianza, comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
- L'inammissibilità totale del ricorso comporta automaticamente la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
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