Sentenza n. 4310/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza breve del Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) n. 552 del 2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza breve del TAR Abruzzo n. 552 del 2025, che aveva annullato l'esclusione di un Comune dall'elenco delle istanze ammissibili a un contributo regionale
Esito
Favorevole al ricorrente (ente locale beneficiario)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda un avviso pubblico della Regione Abruzzo per la ricognizione di interventi finanziabili ai sensi dell'art. 1, commi 134-135, della legge n. 145 del 2018, per l'annualità 2026. L'avviso stabiliva che le domande dovessero essere trasmesse via PEC tra le ore 8:30 del 15 ottobre 2025 e le ore 23:59 del 22 ottobre 2025 e che le istanze complete fossero inserite nell'elenco delle ammissibili secondo l'ordine cronologico di arrivo, facendo fede insindacabilmente l'ora e la data di acquisizione al protocollo regionale. La domanda del Comune di Casoli era stata registrata dal sistema di ricezione del protocollo regionale alle ore 8:29:58 del 15 ottobre 2025 e, pertanto, era stata dichiarata inammissibile; la ricevuta PEC di avvenuta consegna era invece pervenuta al mittente alle ore 8:30:00. Il TAR aveva ritenuto decisivo quest'ultimo orario e aveva accolto il ricorso del Comune escluso. Il Comune di Paglieta ha appellato la sentenza deducendo error in procedendo e in iudicando, erronea interpretazione degli artt. 5, 8 e 9 dell'avviso, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, carenza ed erroneità della motivazione, sviamento ed eccesso di potere giurisdizionale. Ha sostenuto che dovesse valere l'orario risultante dal protocollo regionale, non quello della ricevuta PEC di consegna, e che il Comune di Casoli avrebbe dovuto impugnare la regola dell'avviso relativa all'acquisizione al protocollo. La Regione Abruzzo ha proposto appello incidentale con censure sostanzialmente coincidenti, evidenziando la distinzione tecnica tra data di ricezione della PEC dal sistema regionale e momento successivo di generazione e ritorno al mittente della ricevuta di avvenuta consegna.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto sia l'appello principale sia quello incidentale e ha riformato la sentenza del TAR, respingendo il ricorso di primo grado. Ha interpretato gli artt. 8 e 9 dell'avviso nel senso che, ai fini dell'ammissibilità e della formazione della graduatoria, rilevava esclusivamente l'ora e la data di acquisizione della domanda al protocollo della Regione Abruzzo. La domanda del Comune di Casoli era stata acquisita dal sistema regionale alle ore 8:29:58, prima dell'apertura della finestra temporale fissata alle ore 8:30, mentre la ricevuta PEC di avvenuta consegna, pervenuta al mittente alle ore 8:30:00, rappresentava un momento successivo e non previsto dalla lex specialis quale criterio di valutazione. Le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna sono state ritenute estranee al criterio stabilito dall'avviso, che attribuiva valore decisivo all'acquisizione al protocollo regionale. Il Collegio ha inoltre rilevato che ricezione della PEC presso il sistema regionale e ritorno al mittente della ricevuta di consegna sono momenti distinti, potenzialmente non coincidenti, come risultava dalla documentazione tecnica acquisita agli atti e non contestata nella sua veridicità. Le spese del doppio grado sono state integralmente compensate in ragione delle peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 1, commi 134-135, l. 145/2018
Costituisce la base normativa del finanziamento regionale oggetto dell'avviso pubblico.
art. 5 dell'Avviso pubblico regionale
Saranno valutate esclusivamente le istanze di finanziamento presentate ... dalle ore 8,30 del 15.10.2025 alle ore 23,59 del 22.10.2025
Definisce la finestra temporale entro la quale dovevano essere presentate le domande via PEC.
art. 8 dell'Avviso pubblico regionale
Le istanze ritenute formalmente complete ... verranno inserite nell’elenco delle istanze ammissibili ... seguendo l’ordine cronologico di arrivo e farà fede insindacabilmente l’ora e la data di acquisizione al protocollo della Regione Abruzzo
Individua nell'acquisizione al protocollo regionale il criterio esclusivo e decisivo per stabilire tempestività, ammissibilità e ordine cronologico delle domande.
art. 9 dell'Avviso pubblico regionale
È richiamato dal Consiglio di Stato quale disposizione concorrente nel disciplinare la formazione degli elenchi e l'ordine cronologico sulla base dell'acquisizione al protocollo regionale.
Massime di principio
- Quando una lex specialis stabilisce che la tempestività e l'ordine cronologico delle domande siano determinati dall'ora e dalla data di acquisizione al protocollo dell'amministrazione, rileva il momento in cui la domanda è ricevuta dal sistema di protocollazione dell'ente, non l'orario riportato nella ricevuta PEC di avvenuta consegna restituita al mittente.
- La ricezione della PEC da parte del sistema dell'amministrazione e la successiva generazione o restituzione al mittente della ricevuta di avvenuta consegna sono momenti tecnicamente distinti e possono riportare orari diversi; la ricevuta di consegna non prevale sul dato di protocollo quando la lex specialis attribuisce valore esclusivo a quest'ultimo.
- In una procedura regolata da una finestra temporale di presentazione, una domanda acquisita al protocollo dell'amministrazione prima dell'orario iniziale previsto dall'avviso è intempestiva, anche se la ricevuta PEC di avvenuta consegna perviene al mittente all'interno della finestra temporale.
- Il giudice non può sostituire al criterio espressamente previsto dalla lex specialis, fondato sull'acquisizione al protocollo dell'amministrazione, un diverso criterio basato sull'orario della ricevuta PEC di avvenuta consegna.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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