Cassazione Penale, Ordinanza n. 41356/2025 del 23/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 15/05/2025. Dal testo emerge che le doglianze investivano la ricostruzione del fatto e la valutazione del compendio probatorio: in particolare, il ricorrente contestava l'accertata formazione dell'accordo per la cessione di sostanza stupefacente e la riferibilità all'imputato di altri involucri rinvenuti sul luogo dello spaccio, deducendo sostanzialmente un travisamento del fatto. La Corte di cassazione rileva che tali censure miravano a una diversa lettura delle risultanze processuali e non denunciavano un travisamento rilevabile in modo palese e obiettivo, ma una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che le doglianze fossero dirette a contestare la ricostruzione del fatto e l'apprezzamento delle prove, attività riservate al giudice di merito, il quale aveva motivato in modo congruo, adeguato e logicamente coerente sulla formazione dell'accordo per la cessione dello stupefacente e sulla riferibilità all'imputato degli altri involucri rinvenuti. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente in relazione alle questioni dedotte.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che si risolvano nella richiesta di una nuova valutazione del fatto o del materiale probatorio, poiché tali profili appartengono alla competenza esclusiva del giudice di merito.
- Il vizio di travisamento del fatto non può essere utilmente prospettato quando si traduca in una diversa interpretazione delle risultanze processuali rispetto a quella adottata nei precedenti gradi di giudizio; esso richiede un errore palese e obiettivo nella percezione del dato probatorio.
- È sufficiente, ai fini del controllo di legittimità, che la sentenza di merito offra una motivazione congrua, adeguata e non illogica, fondata su corrette massime di esperienza e su un esame puntuale delle emergenze probatorie.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., salvo la determinazione equitativa dell'importo da versare alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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