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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28991/2021 del 19/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia trae origine da un giudizio tributario definito dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania, con sentenza depositata l'8 giugno 2020. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione contro tale decisione, ma, come emerge dalla certificazione negativa della cancelleria e dal controricorso della controparte, non ha depositato il ricorso nei termini prescritti. La parte resistente ha quindi eccepito la circostanza nel controricorso e ha successivamente depositato memoria. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio non partecipata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso per mancato deposito del ricorso stesso in cancelleria, nonostante l'esistenza dell'impugnazione fosse stata portata a conoscenza della Corte dalla parte intimata mediante controricorso. In applicazione del principio secondo cui l'improcedibilità può essere dichiarata anche d'ufficio in tale situazione, la Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso e ha condannato l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 5.300, oltre spese generali, accessori di legge e distrazione in favore del procuratore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    "ai sensi dell'art. 360 c.p.c., il deposito in cancelleria"

    La Corte richiama la disciplina del ricorso per cassazione per evidenziare che il ricorso non è stato depositato in cancelleria nei termini prescritti, con conseguente improcedibilità rilevabile d'ufficio.

  • art. 385, comma 1, c.p.c.

    "Ai sensi dell'art. 385, comma primo, cod. Proc. Civ., le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente"

    In caso di improcedibilità del ricorso, le spese del giudizio di legittimità sono poste a carico della parte ricorrente soccombente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, l'omesso deposito del ricorso nei termini prescritti comporta l'improcedibilità del ricorso, che può essere dichiarata anche d'ufficio dalla Corte quando la controparte abbia comunque portato a conoscenza del giudice l'esistenza dell'impugnazione con il controricorso.
  • La mancata osservanza dell'onere di deposito del ricorso in cassazione è un vizio processuale autonomamente rilevabile e assorbente, che impedisce l'esame dei motivi di ricorso.
  • Quando il ricorso è dichiarato improcedibile, le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono poste a carico del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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