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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39482/2022 del 19/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la conferma della condanna per il reato di omessa dichiarazione ex art. 5 D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 relativo all'anno d'imposta 2011 (evasione IRES di €1.510.067,73 e IVA di €230.303,61). Due censure: 1) insufficiente e contraddittoria motivazione sulla prova del dolo specifico richiesto per il reato di omessa dichiarazione, con dedotta valenza esimente della presentazione del modello IVA e dei documenti fiscali relativi alla vendita di immobili e della presunta responsabilità del commercialista; 2) vizio nella valutazione dell'applicabilità dell'art. 12-bis D.Lgs. 74/2000 in relazione all'art. 240 c.p., sostenendo che l'impegno del contribuente a versare le somme è idoneo a impedire la confisca.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e rigettato i motivi. Sulla prima censura ha ritenuto manifestamente infondato che la prova del dolo specifico non fosse stata acquisita: la Corte d'appello aveva correttamente inferito il dolo da una pluralità di indizi gravi, precisi e concordanti (condizione soggettiva dell'imputato come imprenditore esperto e amministratore unico, notevole entità delle imposte evase ben oltre la soglia di punibilità, mancanza di giustificazione credibile e di testi a confutare la responsabilità personale, contenuto delle e-mail non attestante solleciti per le dichiarazioni). Ha inoltre spiegato l'irrilevanza della presentazione del modello IVA e l'impossibilità di occultare gli atti pubblici notarili soggetti a registrazione. Sulla seconda censura ha affermato che l'art. 12-bis va interpretato nel senso che l'impegno a versare non impedisce automaticamente la confisca: la cessazione dell'operatività della confisca opera solo dopo l'integrale pagamento; nell'ipotesi concreta risultava soltanto un accordo di adesione senza prova di pagamenti, per cui la misura ablativa è stata mantenuta fino all'effettivo saldo. Condanna alle spese e al pagamento di €3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 - art. 5

    Il delitto di omessa dichiarazione richiede il dolo specifico finalizzato all'evasione dell'imposta oltre la soglia di rilevanza penale; non è sufficiente la mera omissione, la prova va desunta da indizi concreti indicativi della volontà di evadere.

  • D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 - art. 12-bis

    L'impegno del contribuente a versare le somme oggetto di accertamento (es. adesione e rateizzazione) non impedisce automaticamente la confisca: la confisca cessa solo con l'integrale pagamento; l'impegno formale non elimina il rischio di dispersione dei beni.

  • Codice Penale - art. 240

    Richiamato in relazione alle misure ablative e alla confisca per equivalente; la norma va letta congiuntamente all'art. 12-bis del D.Lgs. 74/2000 per valutare la percorribilità e l'efficacia della confisca in presenza di impegni di pagamento.

Massime di principio

  • Per il reato di omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000) non basta provare l'omissione: il dolo specifico va dimostrato con indizi concreti e concordanti che evidenzino la volontà di sottrarsi al pagamento delle imposte.
  • Elementi probatori utili per inferire il dolo specifico includono l'entità dell'evasione oltre la soglia di punibilità, la consapevolezza dell'imputato dell'ammontare dovuto, la posizione soggettiva (es. imprenditore esperto, amministratore unico), la mancata adozione di misure correttive o la mancata produzione di giustificazioni credibili e la condotta post-omissione (mancato pagamento).
  • La presentazione di obblighi fiscali distinti (es. modello IVA) o la emissione di documenti registrati (es. atti notarili) non escludono automaticamente il dolo specifico relativo all'omessa dichiarazione se, nel complesso, gli altri indizi dimostrino volontà evasiva.
  • La semplice attribuzione della colpa al professionista incaricato (commercialista) non esclude il dolo dell'imprenditore, salvo prova concreta che l'evento sia esclusivamente imputabile al terzo e che il committente abbia adottato tutti i comportamenti di vigilanza necessari.
  • Quanto alla confisca, un accordo di adesione o un piano di rateizzazione non producono la revoca automatica della misura ablativa: solo l'effettivo e integrale pagamento riduce o estingue il profitto del reato ai fini della confisca.
  • In casi analoghi è necessario documentare in giudizio eventuali pagamenti già effettuati o fornire prove stringenti della diligente condotta di vigilanza sul lavoro del consulente fiscale per tentare di scalfire il convincimento del giudice sulla sussistenza del dolo.

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